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Atto a cui si riferisce:
S.4/06054 MERLO, CARIO - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la pubblica amministrazione. - Premesso che: la certificazione verde COVID-19, detta green pass,...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 121
all'Interrogazione 4-06054

Risposta. - L'obbligo del "certificato verde" per l'accesso dei dipendenti della pubblica amministrazione ai luoghi di lavoro, previsto dall'art. 1 del decreto legge n. 127 del 2021, si applica solo al territorio nazionale e, di conseguenza, non alla rete diplomatico-consolare all'estero.

La presenza fisica dei lavoratori negli uffici pubblici italiani all'estero continua a essere regolata dell'art. 263, comma 4, del cosiddetto decreto rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 2020. Questo stabilisce che "la presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni negli uffici all'estero è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l''utilizzo di dispositivi di protezione individuali". Tale norma dispone che, nell'attuale contesto pandemico, il livello di presenza fisica del personale presso gli uffici della rete estera debba tener conto delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali, considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico nel Paese di accreditamento.

La norma, in coerenza con le responsabilità e gli obblighi propri del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e all'art. 2087 del codice civile, nonché con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", mira da un lato ad assicurare la più concreta ed efficace tutela della salute del personale, nonché degli utenti che si recano presso gli uffici della rete estera, dall'altro a consentire il lavoro in presenza del personale all'estero in considerazione dell'effettiva situazione epidemiologica nel Paese di accreditamento, prescindendo da quella prevalente in Italia. La norma stabilisce in sostanza che le disposizioni in materia di lavoro vigenti presso gli uffici della pubblica amministrazione in Italia non possano trovare completa applicazione sulla rete estera, che presenta situazioni estremamente diverse da Paese a Paese.

Nel rispetto dell'esigenza prioritaria di tutela della salute dei lavoratori e della necessità di assicurare la continuità dei servizi pubblici, gli uffici della rete estera continueranno ad adottare tutte le misure organizzative per garantire i servizi all'utenza, tenendo conto delle misure di contrasto stabilite dalle locali autorità sanitarie e dei pareri dei rispettivi medici competenti, informando allo stesso tempo le rappresentanze sindacali unitarie e i sindacati locali.

Non c'è Paese al mondo che possa affermare di essersi messo completamente alle spalle la pandemia. La grande sfida per la Farnesina, specialmente in questo periodo di progressivo ritorno verso la normalità in Italia, resta quella di garantire la piena funzionalità della rete estera affinché prosegua la corretta e adeguata erogazione dei servizi, assicurando al tempo stesso la necessaria tutela del personale e di chiunque si rechi nei nostri uffici.

DELLA VEDOVA BENEDETTO Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

18/10/2021