• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/10505 (4-10505)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10505presentato daDI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA Luis Robertotesto diVenerdì 22 ottobre 2021, seduta n. 580

   DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con circolare prot. 64525 del 2021 il Ministero dell'interno, indirizzata ai prefetti ma di fatto agli ufficiali di stato civile dei comuni italiani, ha preso posizione sulla questione concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a stranieri di ceppo italiano;

   la circolare, nella definizione delle pratiche di cittadinanza, chiede di dare priorità a quei richiedenti i cui avi non siano stati interessati dalla cosiddetta grande naturalizzazione brasiliana e pertanto, di fatto, chiede di rallentare quanto più possibile l'espletamento di quelle pratiche nelle quali sia vantata tale discendenza;

   il decreto sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889 prevedeva che coloro che si trovavano, alla data del 15 novembre 1889, nel territorio brasiliano diventassero cittadini brasiliani se, nel termine di sei mesi, non avessero manifestato la volontà di mantenere la cittadinanza di origine; si era, pertanto, introdotto un meccanismo di presunzione tacita del consenso che incontrò fin da subito lo sdegno della comunità internazionale che sostenne la mancanza di fondamento giuridico del provvedimento dal momento che quest'ultimo deduceva per il semplice silenzio dell'individuo la sua presunzione della volontà di diventare cittadino brasiliano; a tal fine, la comunità internazionale fece leva sui principi generali del diritto internazionale, ritenendo altresì che il decreto fosse contrario al principio della libertà individuale nonché agli interessi degli stranieri che già risiedevano nel Paese;

   nella circolare in questione il Ministro interrogato richiama due sentenze di merito che considerano l'acquisizione della cittadinanza brasiliana ad opera del decreto del 1889 un'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza e che perciò rigettano sic et simpliciter la domanda di riconoscimento iure sanguinis;

   in realtà, la giurisprudenza sul punto non è affatto univoca, potendosi ricavare interpretazioni difformi come ad esempio quella operata dalla Corte d'appello di Roma (sentenza dell'8 ottobre 2021, I sez. civile); il collegio romano ritiene: che la perdita di cittadinanza, in base a codice civile del 1865, potesse avvenire solo sulla base di un esplicito atto d'impulso del cittadino italiano e non per decreto generale del Paese «ospitante» (si veda pp. 4-5 della sentenza); che inoltre non è possibile provare che sia stata garantita la conoscibilità del decreto; che, in sostanza, il provvedimento sia da considerarsi illegittimo; a sostegno della propria tesi la Corte d'appello richiama anche ampi stralci di una sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 5 ottobre 1907, dove si affermava, tra le altre cose: «il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non pure riusciva inefficacia a provar la rinunzia alla nazionalità d'origine, ma violava altresì la libertà della scelta, in quanto vincolava alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza e acquistarne una nuova» –:

   se il Ministro interrogato intenda rivedere la propria posizione con riferimento al suo invito a riconsiderare l'ordine di trattazione delle pratiche di cittadinanza, in particolare per quelle domande di accertamento della cittadinanza iure sanguinis che riguardano i discendenti di emigrati italiani interessati dalla cosiddetta grande naturalizzazione brasiliana del 1889.
(4-10505)