Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/06856 (5-06856)
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06856presentato daANGIOLA Nunziotesto diMartedì 19 ottobre 2021, seduta n. 577
ANGIOLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19 sono contenute diverse misure che hanno prodotto importanti riflessi sull'attività di riscossione;
le prime disposizioni urgenti sono rientrate nel «Decreto Cura Italia» (decreto-legge n. 18 del 2020), cui ha fatto seguito il «Decreto Rilancio» (decreto-legge n. 34 del 2020);
successivamente, il «Decreto Agosto» (decreto-legge n. 104 del 2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti-legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 125 del 2020;
il «Decreto Ristori» (decreto-legge n. 137 del 2020) ha introdotto ulteriori novità in materia di riscossione e, in particolare, il differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 della «Rottamazione-ter», del «Saldo e stralcio» e della «Definizione agevolata delle risorse UE», in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal «Decreto Rilancio», nonché l'estinzione delle procedure esecutive in corso con il pagamento della prima rata della rateizzazione, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
il decreto-legge n. 183 del 2020 ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;
in ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il «Decreto Sostegni» (decreto-legge n. 41 del 2021), ha disposto i seguenti ulteriori interventi in materia di riscossione: differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari; differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
i termini stabiliti dal «Decreto Sostegni» sono stati ulteriormente modificati dalla legge n. 106 del 2021, di conversione del «Decreto Sostegni-bis» (decreto-legge n. 73 del 2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine «finale» del periodo di sospensione delle attività di riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti agli atti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione, devono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021. Sono stati, inoltre, ridefiniti i termini utili ad effettuare i versamenti delle rate scadute nel 2020 e quelle dovute per il 2021 della definizione agevolata;
va considerato anche che, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, «se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni» –:
se i contribuenti che all'inizio della sospensione dei pagamenti causata dalla pandemia avevano ricevuto cartelle di pagamento o avvisi di presa in carico di somme oggetto di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, possano subire un pignoramento senza il preventivo avviso di pagamento entro 5 giorni che, come noto, in situazioni normali deve essere notificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 qualora sia decorso più di un anno dalla notifica dei predetti atti.
(5-06856)