• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03314/004 9/3314/4. Lucaselli.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03314/004presentato daLUCASELLI Ylenjatesto diMercoledì 20 ottobre 2021, seduta n. 578

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;

    in particolare, il decreto, oltre ad aver disposto un ulteriore differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi, ha anche introdotto due nuovi «strumenti», utili per affrontare una situazione patologica dell'attività d'impresa: la composizione negoziata della crisi (articolo 2) e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articolo 18), la cui applicabilità da parte delle start up innovative, allo stato, pone alcune criticità, che si ritiene meriterebbero di essere affrontate;

    per quanto riguarda la composizione negoziata della crisi, si tratta di un «percorso» attivabile volontariamente dagli imprenditori sia commerciali, sia agricoli che si trovino «in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario» e per i quali, da un lato, è probabile lo scivolamento in uno stato di crisi o d'insolvenza, ma, dall'altro, sono concrete le chance di risanamento;

    il provvedimento in esame disciplina due forme di tale «percorso»: una «ordinaria», applicabile agli imprenditori commerciali e agricoli che superano le soglie di cui all'articolo 1, 2° comma, l. fall. (articolo 2) e una «semplificata» prevista invece a favore degli imprenditori commerciali e agricoli che si attestino al di sotto di dette soglie (articolo 17): a quale delle due forme possano fare ricorso le start up innovative non è ben chiaro: se solo a quella «semplificata», in quanto soggetti non fallibili, oppure anche a quella «ordinaria», laddove esse superino i limiti dimensionali;

    anche l'applicabilità dell'ulteriore istituto del «concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio» alle start up innovative solleva qualche dubbio: si tratta di una procedura accessibile ad iniziativa del solo debitore, ma non in via autonoma, nel senso che vi si può ricorrere unicamente in collegamento con la composizione negoziata della crisi. Si tratta, in particolare, di un istituto che pare difficile non qualificare come una procedura concorsuale, pertanto, con riferimento alle start up innovative rischia di trovare un ostacolo applicativo nell'articolo 31, decreto-legge n. 179 del 2012,

impegna il Governo

ad emanare una circolare interpretativa per chiarire l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 18 del decreto-legge in esame alle start up innovative.
9/3314/4. Lucaselli.