• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03314/012 9/3314/12. Corneli.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03314/012presentato daCORNELI Valentinatesto diMercoledì 20 ottobre 2021, seduta n. 578

   La Camera,

   premesso che:

    lo stop imposto dalla pandemia ad una serie di attività, quali lo svolgimento delle procedure concorsuali che caratterizzano il funzionamento della macchina pubblica, ha imposto un recupero delle assunzioni in tempi brevi, accelerando le stesse procedure e il relativo stanziamento dei fondi con il PNR;

    pertanto si è ravvisata la condivisibile opportunità di velocizzare tutti i concorsi pubblici, puntando sulla digitalizzazione e sulla tecnologia nell'espletamento delle prove, a maggior ragione con riferimento agli Uffici giudiziari che già prima della pandemia versavano in situazioni di sofferenza per carenza di organico;

    è altresì condivisibile implementare l'organico della Magistratura, anche e soprattutto allo scopo di smaltire l'arretrato, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dall'ordinamento eurounitario, e dalle norme che disciplinano il conferimento dei fondi del Recovery Plan;

    in tale contesto suscita diverse perplessità la scelta di ridurre la durata delle prove scritte del concorso in Magistratura a sole cinque ore, in luogo delle otto sinora concesse ai candidati. Difatti, la durata della prova scritta è un aspetto che incide profondamente sul criterio e sull'obiettivo della selezione in quanto la sua riduzione andrà inevitabilmente ad incidere sulla conformazione dell'elaborato, e genererà conseguenze sulle opportunità per la Commissione esaminatrice di comprendere il reale livello di preparazione del candidato. E infatti, l'assetto della prova strutturato sulle otto ore è ampiamente sperimentato, e nel tempo si è rivelato idoneo a testare sia la preparazione che la capacità di approfondimento, di elaborazione e soprattutto di riflessione dei candidati. Peraltro, per opinione comune si tratta di una prova logorante, che valorizza una buona tenuta nervosa e la capacità di concentrarsi sotto stress che nello svolgimento della futura carriera di magistrati è fondamentale;

    emerge, allora, che la prova d'esame sinora conosciuta verifica ed assegna rilievo significativo alla capacità di ragionamento ed approfondimento speculativo del candidato almeno nella stessa misura della già acquisita competenza tecnico-giuridica. Difatti, sul presupposto di una valida preparazione giuridica è stato sinora possibile «costruire» un buon elaborato anche su un argomento non direttamente oggetto di uno studio recente, il che ha senz'altro contribuito a selezionare magistrati non solo preparati, ma anche capaci di elaborare autonomamente una questione giuridica complessa utilizzando le fonti normative e i principi generali del diritto;

    inoltre, la riduzione della durata della prova a sole cinque ore, in luogo delle otto ore tradizionalmente previste, insieme alla previsione di far redigere ai candidati un elaborato «sintetico», rischiano di abbassare significativamente la valenza selettiva delle prove, portando a privilegiare una tecnica di elaborazione nozionistica e poco argomentata, sacrificando la possibilità per il candidato di sviluppare appieno lo schema del proprio lavoro, di dimostrare la propria capacità di ragionamento e di valutazione critica degli istituti, cosa fondamentale per la funzione futura. Con l'ulteriore conseguenza di enfatizzare il ruolo già discusso e palesemente inflazionato delle «scuole» di preparazione;

    tra gli ulteriori rischi che la nuova modalità concorsuale reca, vi è il rischio di esclusione dei disabili con difficoltà motorie, che a causa delle patologie hanno difficoltà a scrivere velocemente e hanno necessità delle 8 ore, aumentate per loro a nove. Con le modalità ridotte oggetto della proposta si escludono costoro o quanto meno non si permette loro di competere ad armi pari, in palese violazione dall'articolo 3 della Costituzione che non è assolutamente sacrificabile per esigenze di semplificazione amministrativa;

    giova, inoltre, ricordare che concorsi di analoga difficoltà (vedi Procuratore dello Stato, Avvocatura generale dello Stato, Corte dei conti, Tar, concorso di Prefettura) hanno mantenuto, anche in questi mesi, le canoniche 8 ore (elevatili a 9 per i candidati con disabilità),

impegna il Governo

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 26-bis del provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari, a valutare l'opportunità di riportare alle otto ore canoniche la tempistica prevista per le prove scritte inerenti al relativo concorso.
9/3314/12. Corneli.