• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06888 (5-06888)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06888presentato daMICELI Carmelotesto diMercoledì 20 ottobre 2021, seduta n. 578

   MICELI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   con nota verbale del maggio 2013 dell'Interpol di Astana è stata segnalata la presenza sul territorio italiano di Mukhtar Ablyazov – ricercato per reati commessi in Kazakhstan, Russia e Ucraina, tra cui appropriazione indebita di denaro e truffa – ed è stato accertato che lo stesso non fosse titolare di alcun permesso di soggiorno valido in Italia, né avesse richiesto il riconoscimento della protezione internazionale;

   il 29 maggio 2013, nel corso di una perquisizione della squadra mobile e della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali della questura di Roma presso una villa nella quale era stata segnalata come possibile la presenza Ablyazov, è stata individuata la signora Alma Shalabayeva – moglie di Ablyazov – sotto falso nominativo (Alma Ayan) in possesso di un passaporto diplomatico contraffatto e sono stati conseguentemente notificati un decreto di espulsione ed un decreto di trattenimento – convalidato dall'autorità giudiziaria – presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, adottato dal questore di Roma;

   nel luglio 2014 il prefetto di Roma ha emesso in autotutela un decreto di revoca dell'espulsione in quanto la signora risultava «in possesso di un passaporto rilasciato dalla Repubblica del Kazakhstan a nome Alma Shalabayeva ed in relazione allo stesso di due permessi di soggiorno, in corso di validità, rilasciati, rispettivamente, dal Regno Unito e dalla Lettonia» anche se «la predetta documentazione non è stata prodotta né in alcun modo menzionata dall'interessata durante gli accertamenti compiuti dal personale della Questura di Roma», specificando che l'eventuale esibizione «non avrebbe comportato l'adozione del provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera»;

   dal 1992 il Kazakhstan è uno Stato membro dell'Onu, e, nel 2009, l'Italia ha sottoscritto un accordo di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata ratificato con la legge 7 dicembre 2015, n. 216, e i numerosi accordi bilaterali tra i due Stati lasciano presupporre come l'Italia non considerasse il Kazakhstan un Paese a rischio di violazioni sistematiche dei diritti umani;

   la sentenza n. 1594 del 2020 del tribunale penale di Perugia ha condannato gli imputati nel processo per il «caso Shalabayeva», definendo l'operazione come «extraordinary rendition al di fuori delle maglie degli istituti di diritto processuale» e che Alma Shalabayeva sarebbe stata di fatto inespellibile, in quanto a rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti nel suo Paese di origine, sebbene la donna si presentava nelle condizioni di essere espulsa in base alla disciplina del «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni) –:

   di quali elementi dispongano i Ministri interrogati in relazione ai fatti esposti in premessa e se intendano chiarire quale sia la procedura da porre in essere nel caso in cui venisse trovato sul territorio italiano un cittadino straniero in possesso di falsa documentazione d'identità o di soggiorno;

   se siano a conoscenza di eventuali accertamenti, nel periodo intercorrente tra l'emissione del decreto di espulsione e la sua revoca in autotutela, circa il possesso di documentazione valida in Italia da parte della signora Shalabayeva;

   se la procedura adottata nel caso in premessa da parte della questura di Roma sia o meno da ritenersi conforme alla normativa di cui al testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione.
(5-06888)