• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/10414 (4-10414)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10414presentato daGAGLIARDI Manuelatesto diLunedì 11 ottobre 2021, seduta n. 574

   GAGLIARDI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in Italia la professione di chimico è un'attività professionale regolamentata, ai sensi del regio decreto n. 842 del 1° marzo 1928 e riconosciuta come professione sanitaria ai sensi della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018;

   l'articolo 16 del sopra menzionato regio decreto recita: «Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura e applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei chimici»;

   l'iscrizione all'albo professionale dei chimici è subordinata al superamento di apposito esame di Stato, come riformato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, al cui articolo 36, comma 1, lettera b), viene specificato che la direzione dei laboratori chimici è un'attività professionale esclusiva e riservata ai chimici iscritti all'ordine;

   rientra tra le attività del chimico quella di fornire agli uffici della pubblica amministrazione certificati di valutazione di quanto richiesto e la sua professione, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, prevede la direzione dei laboratori chimici che può essere svolta esclusivamente se si è regolarmente iscritti all'ordine;

   l'affidamento dei laboratori a chimici iscritti all'ordine è dunque una condicio sine qua non per procedere al loro accreditamento ai sensi della normativa Uni Cei EN ISO/IEC 17025:2018;

   il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 di attuazione dell'articolo 4 della legge n. 99 del 2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, designa Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento degli organismi di certificazione dei sistemi di gestione, dei prodotti, dei servizi offerti dalle imprese e di certificazione della sussistenza dei requisiti della normativa europea da parte dei laboratori chimici pubblici e privati preposti alla valutazione della conformità per conto della pubblica amministrazione;

   lo scopo dell'accreditamento è attestare, in modo autorevole, la competenza di un laboratorio chimico ad eseguire e certificare attività di valutazione della conformità riservata al chimico;

   i laboratori sia pubblici che privati vengono accreditati da Accredia secondo la normativa europea anche in assenza di un direttore chimico iscritto all'ordine;

   nel modello predisposto per la richiesta di accreditamento per laboratori di prova anche per la sicurezza degli alimenti (DA-02), non si prevede l'obbligatorietà della figura di un chimico regolarmente iscritto all'albo per ricoprire la qualifica di responsabile di laboratorio (direttore);

   Accredia non verifica l'idoneità professionale del responsabile di laboratorio chimico secondo quanto previsto dalla normativa italiana delle professioni regolamentate;

   la presenza del marchio Accredia senza un preventivo accertamento che a capo del laboratorio sia preposta una figura professionale idonea, produce secondo l'interrogante una rappresentazione ingannevole della realtà del laboratorio stesso, in quanto fornisce di fatto una legittimazione di adeguatezza in realtà solo formale che, nel caso di laboratori pubblici o privati che operano in materia di sanità pubblica e ambientale, può rappresentare un potenziale pericolo per i consumatori, oltre a comportare la violazione di norme interne ed europee –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in caso affermativo quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere per garantire un pieno rispetto delle norme con riferimento a quanto illustrato in premessa.
(4-10414)