• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
S.2/00001 QUAGLIARIELLO, BAGNAI, PAGANO - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che: i Governi italiani in carica dal 1990 ad oggi hanno applicato nel corso degli anni misure di...



Atto Senato

Interpellanza 2-00001 presentata da GAETANO QUAGLIARIELLO
mercoledì 11 aprile 2018, seduta n.004

QUAGLIARIELLO, BAGNAI, PAGANO - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

i Governi italiani in carica dal 1990 ad oggi hanno applicato nel corso degli anni misure di sospensione e riduzione temporanea del carico fiscale a seguito di eventi calamitosi. Ci si riferisce, nello specifico, ai provvedimenti legislativi: a) legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9, comma 17; b) legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 90; c) legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 363; d) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1011; e) legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 109; f) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, articolo 6, commi 4-bis e 4-ter, e g) legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 28, tutte con successive modificazioni e integrazioni; h) tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi citate;

i suddetti provvedimenti erano stati adottati al fine di fronteggiare gli eventi calamitosi e le conseguenti emergenze che avevano interessato: i comuni colpiti dal terremoto in Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania e Ragusa) nel periodo 13-16 dicembre 1990; comuni di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Veneto colpiti dalle alluvioni del novembre 1994; i comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'eruzione dell'Etna nel 2002; i comuni delle province di Ancona e Perugia colpiti dal terremoto del 1997; i comuni delle province di Campobasso e Foggia colpiti dal terremoto del 2002 e i comuni colpiti dal terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009;

considerato che:

nel caso specifico riguardante l'Abruzzo, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che ha interessato L'Aquila e altri 56 comuni, fu disposta la sospensione delle tasse e contributi per i comuni ricadenti nel territorio dell'intero cratere sismico;

in particolare, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 e n. 3754 del 9 aprile 2009 e n. 3780 del 6 giugno 2009, e con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo aveva concesso alle imprese ubicate sul territorio colpito dal sisma la sospensione e il differimento del versamento dei tributi e dei contributi sino al 30 novembre 2009;

tale termine è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2010 (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009), al 15 dicembre 2010 (art. 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), al 31 ottobre 2011 (art. 3 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) e infine al 16 dicembre 2011 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 agosto 2011);

la citata legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) al comma 28 dell'art. 33 disponeva, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi mediante il pagamento di 120 rate e sancendo una riduzione al 40 per cento degli importi dovuti senza oneri, sanzioni e altri costi accessori. Tale misura era riservata alla popolazione residente nei comuni ricaduti nel cratere sismico;

preso atto che:

si è recentemente appreso dell'avvio delle procedure preliminari volte a dare esecuzione, ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla decisione della Commissione europea C(2015)5549 final del 14 agosto 2015, con la quale si prescrive che l'Italia recuperi gli aiuti asseritamente incompatibili di cui all'articolo 33 comma 28 della legge n. 183 del 2011;

il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto 18 dicembre 2017 ha nominato il commissario straordinario per dare esecuzione, in tempi brevissimi, alle misure di cui alla decisione della Commissione del 14 agosto 2015 relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009;

secondo quanto riportato nella stessa decisione, dal 1990 al 2012 l'organo esecutivo europeo non aveva inviato alcuna comunicazione precedente circa la presunta irregolarità delle misure a supporto dei territori colpiti dalle calamità precedentemente elencate e che, quindi, non sussisteva alcun precedente in materia;

nel mese di novembre 2011 l'Italia si trovava a gestire una difficile congiuntura economica, caratterizzata da una crescita incontrollabile dello spread seguita da una grave crisi economico-finanziaria, e una delicata fase istituzionale segnata dall'avvicendamento tra un Governo e un Esecutivo tecnico;

le indagini della Commissione sulla regolarità delle iniziative assunte dai Governi italiani sono state avviate solo a seguito della notifica effettuata dall'Esecutivo Monti in data 2 luglio 2012, che riguardava proprio le misure fiscali in favore del cratere del sisma dell'agosto 2009;

considerato altresì che:

nell'ambito di tale comunicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri Monti, già commissario europeo alla concorrenza, qualificò le misure come compatibili con la disciplina europea degli aiuti di Stato alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In sostanza, l'intervento venne classificato dalle autorità italiane tra gli "aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche". Tale classificazione era motivata appunto dai gravi danni provocati dal sisma del 6 aprile e dal significativo calo di PIL che si era registrato nella regione abruzzese anche precedentemente, a partire dal 2008;

la Commissione ha smentito, nell'ambito della decisione del 14 agosto 2015, che le fattispecie di cui ai paragrafi 2 e 3 fossero applicabili perché il regime fiscale e contributivo di favore non avrebbe previsto e definito esplicitamente alcun nesso tra l'aiuto messo a disposizione e il danno subito e perché i costi ammissibili al regime di vantaggio non sarebbero stati proporzionati al danno subito. La posizione della Commissione parrebbe non comprendere che i costi subiti da un territorio colpito da un sisma di una gravità pari a quello che ha interessato l'Abruzzo nel 2009 non sono computabili soltanto in danni materiali, bensì in danni immateriali derivanti dal blocco di un'intera economia e degli apparati istituzionali locali e dal grave fenomeno di spopolamento conseguente alla distruzione di interi paesi e comunità. L'intento di tali misure non è stato dunque quello di creare un vantaggio economico in favore di un territorio, e quindi potenzialmente lesivo della concorrenza, bensì un intento risarcitorio rispetto a un danno subito e che, esso sì, risulta capace di falsare e minacciare la concorrenza e le pari condizioni che ne stanno alla base;

risulta anche necessario verificare e provare l'idoneità di tale "aiuto" a falsare o minacciare la concorrenza incidendo sugli scambi tra gli Stati membri. Il caso di specie parrebbe più facilmente essere identificabile, invece, come misura che favorisca imprese che forniscono beni e servizi a livello locale e regionale, con un'incidenza marginale sul mercato comunitario, sicché questo intervento può essere escluso, come ritenuto in altre occasioni dalla Commissione, dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato;

tenuto conto che:

le norme di cui all'art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, lungi dall'introdurre nuove misure agevolative per far fronte alle conseguenze emergenziali del sisma del 2009, si iscrivono nell'ambito del complessivo sistema dispositivo, di natura fiscale e tributaria, adottato già a partire dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (artt. 6, 8 e 10);

in particolare, la misura ivi prevista rappresenta una norma di chiusura delle misure di sospensione e differimento (delle imposte, dei contributi e dei premi assicurativi obbligatori) originariamente disposte e con esse configura un unico regime di agevolazione fiscale e contributiva riferibile al periodo tra aprile 2009 e giugno-dicembre 2010, fissando il termine decorrente dal gennaio 2012 come dies a quo per la restituzione (parziale) delle imposte e dei contributi dovuti e sospesi;

inoltre, la disposizione di cui alla legge n. 183 del 2011 ha evidentemente ottenuto effetti sul rapporto Stato-contribuente a far data dalla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 novembre 2011;

in tale arco temporale risultava applicabile la soglia di irrilevanza dell'aiuto ("de minimis"), introdotta con il "Temporary framework", che corrispondeva ad un ammontante massimo di 500.000 euro vigente dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, nel quale rientrava chiaramente il periodo di applicazione delle citate misure di sostegno post sisma (2009-2011);

l'applicabilità della disciplina vigente all'interno del Temporary framework, come indicato dalla Commissione, sancisce che gli aiuti individuali concessi nel quadro delle misure in esame non costituiscano aiuti di Stato se soddisfano tutte le condizioni nel regolamento "de minimis" applicabile nel periodo di riferimento;

nel caso in esame risulterebbe altresì applicabile anche l'istituto della "franchigia", sulla scorta del quale il superamento della soglia di aiuto implica il recupero delle sole somme eccedenti la soglia stessa e non l'aiuto nella sua interezza, perseguendo l'indubbio scopo di rendere coerente il recupero dell'eccedenza con la finalità del "de minimis",

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario attivarsi con la massima urgenza, sollecitudine e risolutezza nell'avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le istituzioni europee, e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura d'infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo alla riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all'emergenza sisma in Abruzzo nel 2009, anche in considerazione dei termini molto ristretti imposti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario esecutivo del 14 ottobre 2017;

quali iniziative intenda assumere per assicurare l'applicazione delle condizioni del regime de minimis e della franchigia nell'ambito della disciplina del Temporary framework, nel quale il caso di specie rientra a pieno titolo, in tempo rispetto ai termini molto stringenti imposti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario esecutivo.

(2-00001)