• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02371/017/ ... in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2371/17/0210 presentato da FRANCO MIRABELLI
testo presentato
Mercoledì 6 ottobre 2021
modificato
giovedì 7 ottobre 2021, seduta n. 012

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (A.S. 2371),
premesso che:
il decreto legge in conversione si compone di 29 articoli, ripartiti in tre capi: il capo I (articoli 1-23) reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale; il capo II (articoli 24-26) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia e, infine, il capo III (articoli 27-29) reca disposizioni transitorie e finali;
l'articolo 2 del decreto legge in esame, al comma 1 prevede la possibilità per l'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, di chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa;
il successivo articolo 23, al comma 2, dispone che l'istanza di cui al predetto articolo 2, comma 1, non possa essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale disposizione sarebbe ben più efficace qualora estesa anche al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
considerato che:
la composizione negoziata di cui al provvedimento in titolo è uno strumento che appare utile ad evitare l'insolvenza e il fallimento del soggetto ricorrente alla procedura, nonché a scongiurare il ricorso a prestiti tra privati che potrebbero successivamente rivelarsi a tassi usurai;
l'articolo 14, della legge 7 marzo 1996, n.108, così come modificato dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, istituisce, Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura. Il predetto Fondo è stato inizialmente unificato al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive dall'articolo 18-bis, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successivamente modificato come "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", dall'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225;
la disciplina relativa all'erogazione delle somme di cui al predetto Fondo, come evidenziato anche da larga parte delle Associazioni antiusura presenti sul territorio nazionale, appare da tempo inadeguata a far fronte alle nuove emergenze e all'ampliamento della platea delle vittime che oggi ricomprende in maniera considerevole non più solo le imprese, ma anche i singoli;
a quanto detto si aggiunga che la crisi epidemiologica dovuta al diffondersi del virus da Covid - 19 ha ingigantito in maniera esponenziale tale spirale criminale;
pertanto, a fronte delle difficoltà evidenziate, si rende necessaria l'estensione dell'accesso al citato Fondo anche alle persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;
per le nuove vittime appare opportuno procedere mediante l'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento;
tuttavia, al fine di garantire un utilizzo corretto di tali somme si rende necessario che la domanda di concessione del mutuo sia presentata al Fondo per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura,
a tal fine, la domanda andrebbe corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
tale piano sarebbe dunque finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia, nonché alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di modificare in occasione dell'approvazione di futuri provvedimenti la disposizione di cui all'articolo 23, comma 2 del provvedimento in esame estendendone l'ambito di applicazione anche al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
(0/2371/17/0210)
Mirabelli, Pesco, De Petris, Giacobbe, Cirinnà, Rossomando