• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02844 SANTILLO, DI NICOLA, TONINELLI, PAVANELLI, GUIDOLIN, CAMPAGNA, MATRISCIANO, PIARULLI, BOTTICI, D'ANGELO, LANZI, CROATTI, ROMANO, VANIN, MONTEVECCHI, DELL'OLIO, NATURALE, FENU, PRESUTTO,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02844 presentata da AGOSTINO SANTILLO
giovedì 30 settembre 2021, seduta n.364

SANTILLO, DI NICOLA, TONINELLI, PAVANELLI, GUIDOLIN, CAMPAGNA, MATRISCIANO, PIARULLI, BOTTICI, D'ANGELO, LANZI, CROATTI, ROMANO, VANIN, MONTEVECCHI, DELL'OLIO, NATURALE, FENU, PRESUTTO, NOCERINO, SANTANGELO, DONNO, MAUTONE, GIROTTO, L'ABBATE, DE LUCIA, FEDE, PELLEGRINI Marco, DI GIROLAMO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il Tribunale di Roma, nell'ambito di un fascicolo per diffamazione a mezzo stampa, ha disposto il sequestro e l'oscuramento dei video pubblicati dal sito "Fanpage", lo scorso 28 luglio, relativi all'inchiesta giornalistica "Follow the money" e contenenti alcune affermazioni dell'ex Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Claudio Durigon, le cui dimissioni sono state accettate con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 2021;

l'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero", in data 24 settembre 2021, titolato "Durigon e i veleni sulla GdF. Il giudice: calunnie sui vertici", riporta che, secondo il Tribunale di Roma, le predette affermazioni contenute nei reportage «appaiono lesive dell'immagine e della reputazione professionale e personale del comandante generale della Guardia di Finanza». Secondo il Tribunale sussistono le «esigenze cautelari in ordine al concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, nonché il pericolo di perpetuazione e aggravamento degli effetti dannosi del reato in considerazione della pubblicazione di notizie diffamatorie tramite siti internet e ciò anche in considerazione delle non chiare e verosimilmente illecite circostanze nelle quali è captata la conversazione dell'onorevole Durigon all'insaputa dello stesso». Nel decreto si rileva altresì che «sussistono gravi indizi in ordine alla sussistenza dei reati»;

come riportato da "Il Fatto Quotidiano", sempre il 24 settembre, con l'articolo "Fanpage, Gip oscura l'inchiesta su Durigon: il generale Zafarana ne chiese il sequestro", l'inchiesta è «"contro ignoti", anche se il servizio è firmato e Fanpage ha, ovviamente un direttore responsabile [...] Procedere contro ignoti potrebbe rendere più complicato agli avvocati del sito opporsi al provvedimento»;

considerato che:

la Corte di cassazione, con la decisione delle Sezioni Unite penali, n. 31022 del 29 gennaio 2015, ha stabilito che il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, in quanto rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il Giudice di legittimità ha ricordato come, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della Costituzione, il sequestro possa essere disposto con atto motivato dell'autorità giudiziaria, solo con riferimento ai delitti «per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi», ovvero «nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili». La Suprema Corte ha precisato come, in attuazione del dettato costituzionale, il sequestro preventivo sia, allo stato attuale, consentito limitatamente alle ipotesi di: a) violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull'indicazione dei responsabili; b) stampati osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero divulganti mezzi atti a procurare l'aborto; c) stampa periodica che faccia apologia del fascismo; d) violazione delle norme a protezione del diritto d'autore;

lo scopo informativo è, dunque, il vero elemento caratterizzante dell'attività giornalistica e lo strumento adoperato per assolverlo non può essere ritenuto dirimente per escludere o includere una testata giornalistica nel novero delle particolari garanzie previste per la stampa dalla Carta costituzionale e dalle leggi ordinarie;

l'interpretazione del concetto di stampa fornita dalla Sezioni unite nella sentenza citata consente pertanto di ritenere illegittimo, eccezion fatta per i casi tassativamente previsti dalla legge, il sequestro preventivo di testata giornalistica on line regolarmente registrata, ostandovi l'articolo 21, comma 3, della Costituzione e l'art. 1 del Regio decreto legislativo n. 561 del 1946, e di superare definitivamente l'adozione di provvedimenti cautelari reali dall'evidente carattere censorio;

in tal senso anche la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione civile del 18 novembre 2016, n. 23469, in cui si ribadisce che la tutela costituzionale assicurata dal comma 3 dell'articolo 21 della Costituzione alla stampa è applicabile al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico qualora possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale tradizionale su supporto cartaceo e sia finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi contenute, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali;

in tempi più recenti, la sentenza 23 ottobre 2018, n. 1275, della V sezione della Corte di cassazione ha sottolineato come in tema di diffamazione la testata giornalistica telematica rientri nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo;

tali pronunce, dando prova di una reale sensibilità verso le declinazioni più recenti dei rapporti tra web e media da un lato e diffamazione commessa con il mezzo della stampa dall'altro, sono in parte state fatte proprie dal Legislatore e, di conseguenza, inserite nel progetto riformatore della legge sulla diffamazione in corso di esame presso il Senato. Sul punto, infatti, occorre precisare che un tema sul quale, nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente in Commissione Giustizia, si è raggiunto il consenso unanime dei commissari, è stato quello di estendere l'ambito oggettivo di applicazione della legge speciale sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47) nonché delle varie disposizioni previste dal codice penale inerenti al reato di diffamazione commessa con il mezzo sulla stampa, anche alle riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione, nonché ai quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

ne consegue, dunque, che anche qualora i contenuti riportati da "Fanpage" in merito all'inchiesta citata fossero effettivamente diffamatori, come ritenuto dal Gip del Tribunale di Roma, appare necessario ricordare che le pronunce delle Sezioni Unite citate hanno chiarito che la pubblicazione di un articolo avente contenuto diffamatorio non rientra tra le fattispecie legittimanti l'adozione della tutela cautelare reale, e va inoltre evidenziato in merito al tema della diffamazione a mezzo stampa che la dottrina e la giurisprudenza sono ormai concordi nel riconoscere che l'esercizio del diritto di cronaca integri gli estremi della causa di giustificazione di cui all'articolo 51 del Codice penale, in quanto inerente alla liberta? di manifestazione del pensiero e alla liberta? di stampa riconosciute dall'articolo 21 della Costituzione;

valutato, inoltre, che la Polizia postale ha successivamente inviato alla direzione di "Fanpage" un nuovo provvedimento con cui è stata disposta la revoca del predetto decreto di sequestro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare affinché fatti di tale gravità non si ripetano in futuro, garantendo, in relazione al combinato disposto degli articoli 21 della Costituzione e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la libertà di espressione dell'attività giornalistica e il diritto della comunità ad essere informata.

(3-02844)