• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/06713 (5-06713)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06713presentato daGEMMATO Marcellotesto diMercoledì 22 settembre 2021, seduta n. 569

   GEMMATO e BELLUCCI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la talidomide è un farmaco con proprietà ipnotico-sedative, commercializzato per la prima volta in Germania nel 1956 per la terapia dell'influenza, e successivamente, in 46 Paesi, per la terapia dell'insonnia, nelle donne in gravidanza nella terapia delle nausee mattutine;

   il farmaco venne ritirato dal commercio nel 1961 a seguito dell'accertamento dell'effetto teratogeno del medicinale; fu, infatti, accertato che la talidomide assunta dalle donne in fase di gravidanza causò la nascita di bambini con malformazioni congenite degli arti;

   l'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, riconosce l'indennizzo disciplinato dalla legge n. 229 del 2005 «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco», nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia;

   il punto 3 dell'allegato A al regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, emanato con decreto del Ministro della salute n. 166 del 2017, prescrive alle persone che facciano richiesta di indennizzo di fornire documentazione sanitaria a corredo delle istanze ed in particolare;

    a) per i soggetti nati dal 1958 al 1966: prescrizione della talidomide alla madre del danneggiato, se reperibile;

    b) per i soggetti nati al di fuori del periodo dal 1958 al 1966: documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione/assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento (± 2 giorni per entrambi gli indicatori);

   il fatto che la prescrizione di cui alla lettera a) è richiesta solo «se reperibile», mentre la documentazione di cui alla lettera b) deve essere necessariamente fornita, sembrerebbe causare una discriminazione tra i nati dal 1958 al 1966 e i nati ai di fuori del periodo dal 1958 al 1966;

   appare evidente che il reperimento della documentazione sanitaria di cui alla lettera b) sia decisamente difficoltoso se non impossibile poiché è relativa a prescrizioni mediche risalenti nel tempo ovvero anche a più di 50 anni fa;

   a causa della previsione di cui alla lettera b) sono tante le persone che non possono beneficiare dell'indennizzo al quale invece avrebbero palesemente diritto –:

   se e quali iniziative normative intenda assumere per modificare il regolamento citato in premessa, in particolare eliminando la previsione di cui alla lettera b), in cui si richiede la produzione di documentazione sanitaria attestante la prescrizione del farmaco talidomide ai fini del riconoscimento dell'indennizzo.
(5-06713)