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Atto a cui si riferisce:
S.4/01873 LEONE, BOTTICI, LANNUTTI, ANASTASI, GAUDIANO, CASTALDI, FENU, ABATE, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA, NOCERINO, GALLICCHIO, VANIN, GUIDOLIN, ANGRISANI, PIARULLI, MININNO,...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 115
all'Interrogazione 4-01873

Risposta. - Si rappresenta, preliminarmente, che, per una corretta ricostruzione normativa, occorre distinguere tra buoni emessi prima e dopo la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, ovvero il 28 dicembre 2000.

I buoni emessi prima del 28 dicembre 2000, come noto, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 (detto codice postale) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 1989 (regolamento di esecuzione del libro III del codice postale), per effetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 284 del 1999 e di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000. Ai sensi di tale normativa (si veda l'art. 187 del dal decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 1989), il rimborso di un buono postale fruttifero emesso fino alla data del 27 dicembre 2000, munito di clausola di pari facoltà di rimborso e cointestato a persona deceduta, è possibile soltanto con la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.

La ratio di tale disposizione del codice postale era quella di tutelare i successori del cointestatario deceduto. La clausola di "pari facoltà di rimborso" presuppone, infatti, il consenso del cointestatario a che l'altro cointestatario possa esercitare ogni facoltà; tale presupposto non può essere considerato ancora valido dopo la morte del cointestatario. Tale ricostruzione è stata confermata dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 25 gennaio 2018.

Inoltre, lo scorporo della quota di spettanza del cointestatario superstite è invocabile solo al contestuale ricorrere di due precise condizioni quali l'assenza di opposizione degli eredi del/i cointestatario/i deceduto/i e l'esaurimento del periodo di fruttuosità del titolo.

Con riferimento, invece, ai buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 28 dicembre 2000, data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale, sono previste differenti modalità di rimborso, a seconda del formato (cartaceo o dematerializzato) e della data di emissione dei buoni caduti in successione. In generale, per tali buoni in caso di decesso di uno dei cointestatari, la richiesta di rimborso dell'intero importo del buono può essere presentata sia dal cointestatario, salvo le eccezioni di seguito elencate, sia dagli eredi congiuntamente. Infatti, il citato decreto ministeriale non contiene una norma analoga a quella di cui al citato art. 187 del dal decreto del Presidente della Repubblica n. 256.

In particolare, per i suddetti buoni cartacei Poste italiane, di fronte alla richiesta di rimborso di un solo cointestatario, può procedere al rimborso dell'intero importo dei titoli senza aprire la pratica di successione, con piena liberazione dell'azienda nei confronti degli altri aventi diritto, salvo le seguenti eccezioni: a) per i buoni fruttiferi postali emessi dal 28 dicembre 2000 fino al 4 settembre 2005, in presenza della notifica di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di sospensione del pagamento Poste italiane non può procedere al rimborso fino alla notifica di un successivo provvedimento di rimozione dell'impedimento; b) per quelli emessi dal 5 settembre 2005, Poste italiane non può procedere al rimborso in presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di sospensione del pagamento, nonché in presenza di opposizione scritta di uno degli eredi o di tutti gli eredi congiuntamente oppure di un altro eventuale cointestatario.

Per completezza di informazione, si rende noto che per i buoni fruttiferi postali dematerializzati, istituiti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2000, in seguito all'acquisizione della notizia del decesso di uno dei cointestatari, è sempre necessario aprire la pratica di successione.

Infine, con riferimento alla "richiesta di presentazione della denuncia di successione da parte di Poste italiane SpA nei confronti del cointestatario superstite per il rimborso dei titoli BFP, alla luce della citata risoluzione n. 115/E del 13 luglio 1999", si rappresenta che Poste italiane non richiede la presentazione della denuncia di successione ai meri fini del rimborso dei buoni fruttiferi postali.

CASTELLI LAURA Vice ministro dell'economia e delle finanze

23/08/2021