• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01332 (2-01332) «Fassina, Fornaro».



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01332presentato daFASSINA Stefanotesto diMartedì 21 settembre 2021, seduta n. 568

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   il 6 luglio 2021 è stato depositato reclamo dal comune di Pagani che ha ad oggetto il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione (G.E.) il 21 giugno 2021 per la procedura di esecuzione immobiliare n. 6 del 2020 promossa dalla Banca nazionale del lavoro spa nei confronti del fallimento IACP Futura s.r.l. (Fall. n. 37 del 2012 Trib. Salerno) per contratto di mutuo garantito da un'ipoteca avente ad oggetto il diritto di superficie sui terreni di proprietà del comune di Pagani;

   l'ente locale aveva chiesto la declaratoria di nullità della procedura ex articolo 1, comma 376, della legge n. 178 del 2020 ovvero la sospensione della procedura esecutiva prevista comma 377, anche al fine di consentire di compiere gli accertamenti di cui al comma 378;

   alla istanza il G.E. aveva risposto nei seguenti termini:

    a) con il provvedimento del 24 marzo 2020 aveva onerato le parti di depositare la documentazione ritenuta necessaria al fine di effettuare i controlli di cui ai commi 376 e 378 della legge n. 178 del 2020, rigettando la richiesta di sospendere la procedura ai sensi del comma 377 della predetta legge;

    b) con l'ordinanza ex articolo 569 del codice di procedura civile del 29 marzo 2021 autorizzava la vendita dei beni, e rinviando all'udienza del 25 maggio 2021 per la discussione in ordine alle richieste formulate dall'ente comunale;

   il G.E. aveva, su istanza di vari ricorrenti promissari assegnatari prima e poi su istanza del ricorrente, fissato la data del 25 maggio 2021 per lo scrutinio delle emergenze nel provvedimento emesso;

   le richieste di cui all'articolo 1, commi 376-378, della legge n. 178 del 2020 sono state rigettate con provvedimento del 21 giugno 2021, con il quale il G.E. ha preliminarmente ravvisato il difetto di legittimazione a proporre tale istanza da parte di coloro che attualmente occupano gli immobili, in quanto considerati soggetti estranei alla procedura;

   inoltre, il giudice ha ritenuto non doversi applicare nessuna delle disposizioni introdotte con la legge di bilancio n. 178 del 2020 e ciò in forza delle seguenti ragioni:

    a) il comma 376 risulterebbe applicabile alle sole procedure esecutive avviate successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 178 del 2020, in quanto la procedura esecutiva è stata introdotta nel 2020, ossia quando la «previa» comunicazione circa la pendenza della procedura esecutiva non era ancora prescritta dal legislatore. Inoltre il Giudice ha rilevato che nell'aprile 2021 tali comunicazioni erano state trasmesse dal creditore al Comune di Pagani ed alla Regione Campania;

    b) il comma 377 non risulterebbe applicabile poiché, nel prevedere che il G.E. debba sospendere la procedura esecutiva al fine di consentire ai soggetti di cui al comma 376 della legge n. 178 del 2020 di intervenire nella procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi, il legislatore avrebbe introdotto «una sospensione finalizzata ad altra sospensione, evento del tutto inconfigurabile e inconcepibile in tema di sospensione di procedure esecutive»;

    c) al pari del comma 376, anche il comma 378 troverebbe spazio soltanto alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della legge n. 178 del 2020. Inoltre, nel caso di specie non ricorrerebbe l'ipotesi di improcedibilità prevista da tale disposizione, poiché il mutuo fondiario azionato dal creditore procedente sarebbe conforme ai criteri di cui all'articolo 44 della legge n. 457 del 1978, mentre il secondo requisito richiesto dal comma 378 per la declaratoria di improcedibilità (l'iscrizione del creditore nell'elenco banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) non sarebbe concretamente applicabile, avendo il Ministero attestato che tale elenco non è stato predisposto;

   trattandosi di immobili realizzati in regime di edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, il G.E. avrebbe dovuto sospendere la procedura ex articolo 1, comma 377, della legge n. 178 del 2020, onde «consentire al Comune, proprietario del suolo e alla Regione, erogatrice del finanziamento, di riportare il tutto nei termini e senza incorrere in eventuali decadenze, nelle finalità sociali. Intervento che avrebbe consentito al Comune di recuperare il costo di espropriazione ed alla Regione di recuperare i finanziamenti per la realizzazione dello stesso»;

   si sarebbe dovuta sospendere la procedura anche al fine di verificare la rispondenza del contratto di mutuo fondiario ai criteri di cui all'articolo 44 della legge n. 457 del 1978 e l'inserimento dell'istituto nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In questo caso il G.E. si sarebbe accorto che la BNL non ha mai stipulato convenzione con il citato Ministero al fine di esercitare il credito fondiario di tipo pubblico nonché il mutuo azionato dall'istituto di credito non risponde ai criteri di cui all'articolo 44 della legge n. 457 del 1978, non ricorrendo i presupposti per ritenere operante la garanzia dello Stato;

   il caso della «Iacp Futura» srl di Pagani non è l'unico dei casi che stanno evidenziando un problema di applicazione in sede giudiziaria dell'articolo 1, commi 376-379, della legge n. 178 del 2020;

   il risultato è che le famiglie interessate dalla procedura esecutiva sono impropriamente definite occupanti, ma in realtà sono legittime residenti. Gli alloggi di residenza, acquistati per cifre importanti, senza contare il contributo regionale arrivato alle banche, con la procedura esecutiva chiusa sono oggetto di asta pubblica;

   l'unica possibilità rimasta alle famiglie è il diritto di prelazione ovvero, sulle cifre migliori offerte dalla base d'asta, dovranno arrivare dagli assegnatari coperture almeno pari alle cifre stabilite, pagando però molto di più rispetto alle cifre inizialmente stabilite per acquisire la proprietà della casa di residenza –:

   se sia a conoscenza dei fatti citati in premessa o di casi similari che si stanno verificando nel territorio nazionale;

   se non intenda adottare iniziative di competenza, di carattere normativo, volte a salvaguardare migliaia di famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia convenzionata o agevolata che hanno diritto alle sospensioni come evidenziato in premessa.
(2-01332) «Fassina, Fornaro».