• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02382/024/ ... premesso che: il provvedimento in esame opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2382/24/01 presentato da LUIGI AUGUSSORI
martedì 14 settembre 2021, seduta n. 274

Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 prevedendo l'introduzione del cosiddetto «green pass» ai fini della partecipazione sociale e dell'esercizio delle attività economiche da parte degli operatori;
gli ultimi intendimenti governativi hanno aperto alla concreta possibilità di imporre l'obbligo vaccinale. Una decisione che, da un lato, troverebbe la sua giustificazione nell'esigenza di uscire il prima possibile dall'emergenza pandemica, dall'altro, tuttavia, è giudicata sfavorevole in quanto la libera scelta è sempre preferibile;
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di etnoderivati infetti; in particolare, la predetta legge trae origine dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l'illegittimità, alla luce degli articoli 32 e 2 della nostra Carta costituzionale, della legge n. 51 del 1966 (che sanciva l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non aveva previsto l'obbligo a carico dello Stato di corrispondere un'indennità per il danno, derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo (Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, Foro It., 1990, I, 2694);
nel merito, i Giudici estensori hanno enunciato il principio che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative: hanno, quindi, riconosciuto l'esistenza di un diritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione obbligatoria;
l'indennizzo previsto è pertanto riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale e per testimoniare l'interesse della comunità alla tutela della salute,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2.
(0/2382/24/1)
Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano