• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/05967 MONTANI, CANDIANI, RIVOLTA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che: il sistema previdenziale svizzero si basa sul "sistema dei...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05967 presentata da ENRICO MONTANI
martedì 14 settembre 2021, seduta n.358

MONTANI, CANDIANI, RIVOLTA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

il sistema previdenziale svizzero si basa sul "sistema dei tre pilastri". Il primo garantisce il minimo essenziale nella vecchiaia del percipiente e in caso di decesso del soggetto assicurato (AVS); il secondo è obbligatorio ed è costituito dalla previdenza professionale integrativa (LPP, legge sulla previdenza professionale); il terzo, infine, è basato sulla previdenza privata individuale e risulta facoltativo;

in particolare, il secondo pilastro costituisce fonte di integrazione del reddito da pensione per numerosi italiani, che hanno trascorso la loro vita oltre confine e ora sono rientrati in Italia, e per altrettanto numerosi frontalieri che per lungo periodo hanno varcato giornalmente la frontiera per recarsi al lavoro in Svizzera, ed è formato dagli accantonamenti del datore di lavoro e per il 50 per cento del lavoratore, la cui quota è già oggetto di imposta sui redditi;

considerato che:

relativamente ai soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta nell'ipotesi di corresponsione delle rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, il comma 1 dell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 prevede che la ritenuta è applicata dagli "istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia", mentre per le prestazioni LPP, il comma 1-bis stabilisce che la ritenuta "è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento";

la differente formulazione utilizzata dal legislatore comporta che, diversamente da quanto avviene per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia. Ne consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre nel secondo caso la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni;

ultimamente sono giunte segnalazioni riguardanti il secondo pilastro: se la rendita viene erogata attraverso un intermediario finanziario italiano, la tassazione è del 5 per cento, ma se essa viene erogata attraverso un intermediario finanziario non italiano, in dichiarazione dei redditi invece di essere tassata con un'aliquota del 5 per cento viene tassata con l'aliquota ordinaria, così come annunciato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020;

a tale riguardo, la direzione generale dell'Agenzia delle entrate della Lombardia si è invece pronunciata in favore dell'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d'imposta del 5 per cento da parte degli intermediari finanziari che intervengono nel pagamento delle somme e l'esclusione dell'obbligo dichiarativo da parte del contribuente (ai sensi dell'art. 55-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017);

ai primi di agosto 2021 l'Agenzia delle entrate ha emesso degli avvisi di irregolarità che vanno a tassare il secondo pilastro con l'aliquota del 12,5 per cento, per i quali è stata presentata istanza di annullamento in sede di autotutela ma gli uffici non hanno ancora preso una decisione sul da farsi vista anche la posizione assunta dalla direzione centrale;

risulta non esserci una logica ben chiara,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non considerino opportuno segnalare la questione e chiedere quale sia l'interpretazione corretta, al fine di ricevere dettagli esaustivi, per fare piena e totale chiarezza sul caso e soprattutto fugare ogni dubbio di incoerenza e disparità di trattamento affinché le rendite e le liquidazioni di capitale del secondo pilastro e i prepensionamenti, indipendentemente dal Paese di loro corresponsione, vengano tassati con un'aliquota del 5 per cento.

(4-05967)