• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03257/006 9/3257/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Vianello, Gemmato, Raduzzi, Cabras, Ermellino, Rizzetto, Termini, Sarli, Suriano, Sodano, Ehm.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03257/006presentato daVIANELLO Giovannitesto diMartedì 14 settembre 2021, seduta n. 564

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 (A.C. 3257) prevede l'introduzione del comma 4-bis nell'articolo 3 del citato provvedimento legislativo, in funzione di modifica dell'articolo 1, decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 (convertito con legge 7 febbraio 2020, n. 5), con l'inserimento del comma 1-ter;

    la disposizione da ultimo citata autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale ed ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.a., per il quale si ribadisce anche la qualificazione di stabilimento di interesse strategico nazionale che tale sito già detiene grazie all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (convertito con legge 24 dicembre 2011, n. 207). Appare chiara, quindi, la volontà di garantire la continuità produttiva del summenzionato impianto siderurgico che (nel corso degli anni) è stato interessato (a titolo meramente esemplificativo) anche:

     dal sequestro preventivo (adottato decreto del 25 luglio 2012 del G.I.P. del Tribunale Penale di Taranto) degli impianti dell'area a caldo (anche alla luce dei rischi di natura ambientale e sanitaria ad essi connessi), a cui ha avuto recentemente seguito la confisca (ancora non definitiva) disposta dalla Corte d'Assise con sentenza del 31 maggio 2021 (che non incide per ora sulla continuità produttiva del sito);

     da una legislazione speciale d'urgenza che ha consentito la prosecuzione dell'attività industriale, vanificando in buona sostanza gli effetti del sequestro preventivo e la sua funzione di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini (si veda in particolare l'articolo 1, comma, 4, decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231);

    dall'intervento del Consiglio di Stato (Sez. V, 23 giugno 2021, n. 4802) che, contrariamente al TAR, non ha ravvisato rischi imminenti all'ambiente ed alla salute nella prosecuzione dell'attività dell'area a caldo dell'ex ILVA, pur avendo ammesso «che nella città di Taranto vi sia una problematica di carattere sanitario e ambientale, correlata all'attività industriale (anche) dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, è oramai un fatto che può reputarsi “pacifico”, a fini processuali»;

    la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che (nella sentenza Cordella ed altri contro Italia del 24 gennaio 2019) ha condannato lo Stato Italiano per non avere protetto la salute dei cittadini di Taranto che vivono nelle zone colpite dalle emissioni tossiche dell'impianto in menzione;

    il quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato (con la sola esclusione del pronunciamento della Corte CEDU e dei provvedimenti di sequestro e confisca sopra individuati) risulta orientato a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dell'impianto dell'ex ILVA di Taranto (inclusa l'aerea a caldo), sottovalutando la gravità delle (seppur ammesse) conseguenze negative che tale impostazione produce sull'ambiente e sulla salute della cittadinanza, alla luce di una imprudente ed eccessiva fiducia sulle prescrizioni e sui limiti contenuti in provvedimenti come 1'A.I.A. ministeriale che (seppur utili) non sono sufficienti a tutelare l'integrità psicofisica della popolazione (come attestato dalla Valutazione del Danno Sanitario ai sensi della legge regione Puglia 24 luglio 2012, n. 24 ove si legge che «le prescrizioni previste dall'AIA hanno l'effetto di ridurre il numero di soggetti esposti a un rischio cancerogeno non accettabile, ma che ulteriori misure devono essere adottate da parte dell'Autorità competente»);

    palese, quindi, che le problematiche in menzione non possano essere risolte con le sole prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti amministrativi destinati all'impianto siderurgico in menzione, essendo (al contrario) necessario incidere anche su altri profili estranei alla gestione del sito (anche se strettamente connessi a quest'ultima);

    stante tale premessa e con specifico riferimento alle fasce più giovani della popolazione, si evidenzia che il decreto di sequestro del 25 luglio 2012 richiama stralci della perizia (eseguita su incarico del G.I.P. del tribunale Penale di Taranto) che attesta (con riferimento al periodo 1998-2010 ed alle conseguenze dell'attività del sito siderurgico sui soggetti in età pediatrica presenti nell'area tarantina) con 17 casi di ricovero ospedaliero attribuibili a tumori maligni su 89 osservati;

    inoltre, nell'anticipare l'aggiornamento allo studio epidemiologico Sentieri, il Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario ArcelorMittal Italia S.p.A. (redatto nel dicembre 2018 ai sensi del decreto interministeriale 24 aprile 2013) attesta un'incidenza neoplastica (dal 2006 al 2013) di 39 casi di tumori maligni in età pediatrica (di cui 5 il primo anno di vita), tra cui spiccano 22 casi di tumori del sistema linfoemopoietico (di cui 11 diagnosticati in un'età compresa tra i 5 ed i 9 anni), nonché un eccesso di ricoverati (pari al 3 per cento all'anno 2013) relativi ai linfomi, e in particolare, ai linfomi di Hodgkin in età pediatrica;

    il decreto del Ministero dell'ambiente del 27 maggio 2019 con il quale si apre il riesame dell'AIA e che stabilisce di calcolare due nuovi rapporti, al fine di introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie previo aggiornamento degli esiti del Rapporto di «Valutazione del Danno Sanitario (VDS) stabilimento ILVA di Taranto ai sensi del decreto interministeriale 24 aprile 2013» – dicembre 2018, e del Rapporto di «Valutazione del Danno Sanitario ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012 per lo stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A. di Taranto – Scenari emissivi pre-AIA (anno 2010) e post-AIA (anno 2016)», elaborati da ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL TA, nei due attuali scenari emissivi di riferimento (differenti da quelli già oggetto di valutazione), ossia quello riferito alla produzione di 6 milioni tonnellate/anno di acciaio attualmente autorizzata fino al completamento del Piano Ambientale e quello di 8 milioni tonnellate/a di acciaio previsto al completamento degli interventi elencati nel Piano Ambientale (DPCM del 29 settembre 2017);

    infine, giova richiamare il Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario ArcelorMittal Italia S.p.A. (redatto nel gennaio 2021 a seguito del riesame AIA avviato dal Ministero dell'ambiente che attesta (nell'ambito dell'area del SIN di Taranto) la crescita (con valori superiori alla media regionale e con riferimento alla fascia di età 0-14 anni) del dato di ospedalizzazione relativo ai tumori maligni (periodo 2006-2019), dell'incidenza del linfoma non Hodgkin (anni 2006-2017 cfr. tabella allegata per maggiori dettagli) e delle neoplasie del sistema nervoso centrale (anni 2014-2017);

    il quadro che precede suggerisce chiaramente (con riferimento ai tumori in età pediatrica) quale debba essere la misura da adottare (anche alla luce della raccomandazione di cui alla Valutazione del Danno Sanitario sopra richiamata), consistente (quest'ultima) nel necessario potenziamento dell'U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale «SS. Annunziata» di Taranto che (pur essendo un «punto di riferimento provinciale anche per pazienti pediatrici con malattie rare e disabilità ad alta complessità assistenziale») versa in uno stato di grave carenza di medici specialisti, aggravato dall'oggettiva impossibilità di arruolarne altri (cfr. Delibera ASL Taranto n. 1122 del 2019);

    tale situazione è stata confermata anche dalla recente lettera prot. n. 2831 del 6 luglio 2021 che il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Taranto (dottor Cosimo Nume) ha inviato al Prefetto di Taranto ed ad altre Autorità, lamentando una grave carenza d'organico che affligge i nosocomi tarantini (incluso l'Ospedale «SS. Annunziata» di Taranto che, ad esempio, sconterebbe la mancanza di 7 pediatri nei reparti di base e di 8 otto pediatri nell'unità di terapia intensiva);

    né la situazione è destinata a migliorare nell'immediato futuro, in quanto (stando alle previsioni tratteggiate dal presidente dell'ordine dei medici di Taranto, dottor Cosimo Nume nella citata missiva) un numero non irrilevante di medici attualmente in servizio provengono da province vicine (Bari in particolare) ed è presumibile che si verificherà in tempi brevi un esodo a seguito dell'espletamento di concorsi nelle sedi di provenienza;

    pertanto, considerando quanto precede unitamente al fatto che il concorso per la Pediatria sia già stato bandito ma non ancora svolto e che siano in programma prossimamente molti pensionamenti, risulta facile prevedete che le strutture ospedaliere di Taranto e provincia non potranno a breve assicurare gli standard minimi di assistenza in ragione della esiguità della dotazione organica;

    la mancanza di medici specializzati presso la struttura oncoematologica tarantina è stata già parzialmente affrontata attraverso la previsione dell'assunzione (con contratto di borsa di studio) di giovani medici neolaureati che abbiamo maturato una certa esperienza in tale settore (cfr. Delibera ASL Taranto n. 1122 del 2019);

    la misura che precede può essere reiterata e può essere affiancata anche dal ricorso ai medici speciatizzandi che (ove ritenuto necessario) potrebbe realizzarsi anche attraverso un provvedimento legislativo ad hoc che possa rendere compatibile l'attività presso il reparto di oncoematologia tarantina con la formazione specialistica a tempo pieno prevista dal decreto legislativo 17 agosto 1099, n. 368, in analogia a quanto in precedenza accaduto con l'articolo 19, comma 11, legge 28 dicembre 2001 n. 448 (che prevede che il medico in formazione specialistica possa sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica) o con l'articolo 2-bis, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 (che ha previsto l'assunzione di medici specializzandi nel corso dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19);

    inoltre, la citata struttura è afflitta dalla mancanza di spazi di degenza adeguati che dovrebbero ammontare ad almeno dicci posti letto, stando a quanto indicato nel documento di proposta (datato 13 ottobre 2016) dei sindacati Confsal e Fials;

    anche il Piano Taranto (presentato nell'aprile 2018) denuncia (riferendosi alla summenzionata struttura) che non «si tratta di un reparto, come a più riprese promesso, bensì di 5 posti letto ritagliati per il SS. Annunziata nel piano di riordino ospedaliero che non sono sufficienti a garantire le giuste cure ai troppo numerosi piccoli pazienti oncoemalalogici della provincia jonica»;

    sfortunatamente, sottovalutando l'importanza dell'oncoematologia pediatrica tarantina, la regione Puglia ha previsto (nel Regolamento n. 14 del 20 agosto 2020) un'offerta pubblica di soli cinque posti letto (cfr. Tabella C-BIS). In conclusione, risulta urgente che si provveda alla pronta e celere soluzione delle due problematiche sopra indicate,

impegna il Governo

fermo restando il riparto delle competenze statali e regionali, ad adottare ogni utile iniziativa affinché si addivenga in tempi rapidi, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici competenti, all'adozione di misure tese all'incremento dei posti letto attualmente disponibili presso l'U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale «SS.Annunziata» di Taranto, nonché all'assunzione di quattro medici specialisti e/o medici specializzandi e/o medici neolaureari con titoli e/o formazione e o esperienza nell'ambito indicato in narrativa, da destinarsi al servizio presso la citata struttura assistenziale.
9/3257/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Vianello, Gemmato, Raduzzi, Cabras, Ermellino, Rizzetto, Termini, Sarli, Suriano, Sodano, Ehm.