• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/06661 (5-06661)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06661presentato daMENGA Rosatesto diMartedì 14 settembre 2021, seduta n. 564

   MENGA e FRATE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) con messaggio n. 2842, del 6 agosto 2021, ha comunicato un cambio nelle modalità di copertura dei costi della quarantena per COVID-19, destando non poche preoccupazioni tra sindacati, imprese e lavoratori del settore privato;

   specificatamente l'indennità di malattia per quarantena per COVID-19, prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, potrà essere erogata esclusivamente per gli eventi avvenuti nel corso del 2020 nel limite delle risorse stanziate, determinando un'assenza di tutela nonché un'iniquità di trattamento a danno di imprese e lavoratori, a causa del mancato stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per l'anno 2021;

   inoltre, tra le righe del medesimo messaggio si rinviene un'analoga assenza di tutele a discapito di tutti quei lavoratori «fragili» impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, per i quali il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospedaliero, dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, solo fino al 30 giugno 2021 e non fino alla fine dell'emergenza sanitaria;

   il mancato riconoscimento come malattia della quarantena per contatto da COVID-19 per tutti gli eventi avvenuti nel corso dell'anno 2021 finirà, inevitabilmente, con lo scoraggiare le segnalazioni di assenza per quarantena di tutti i lavoratori consci del rischio concreto di tagli in busta paga, accrescendo in tal modo il pericolo di una maggiore diffusione del virus che continua a rappresentare una seria minaccia per la salute pubblica –:

   se non sia necessario adottare iniziative urgenti dirette a garantire ai lavoratori del settore privato, per i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, le tutele previste dal decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 26) anche per gli eventi relativi all'anno 2021 fino al termine dell'emergenza sanitaria, prorogando altresì, fino alla fine dell'emergenza sanitaria l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero in favore dei lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa con modalità agile.
(5-06661)