• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/10231 (4-10231)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10231presentato daCUNIAL Saratesto diMartedì 14 settembre 2021, seduta n. 564

   CUNIAL. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nel 2018 il «Gruppo informale denominato Nuovo Mondo» stipula un contratto di comodato d'uso gratuito per dei locali da adibire alle attività progettuali del comitato;

   nel 2019 viene aperta la partita Iva codice Ateco 98.20.00;

   il 30 settembre 2020 il Gruppo, per l'organizzazione del progetto di servizio di babysitting condiviso richiesto da 35 genitori, sottoscrive 7 contratti di collaborazione occasionale con collaboratori con inizio a partire dal 16 novembre 2020;

   l'11 febbraio 2021 il Gruppo subisce una visita ispettiva degli ispettori del lavoro il quale redigono il verbale di primo accesso n. 2021-176726-PACC-1;

   il 17 febbraio 2021 il Gruppo invia agli ispettori una lettera di chiarimento nella quale vengono evidenziate le ragioni della scelta del gruppo informale e non di una associazione riconosciuta nonché l'illustrazione del progetto e delle sue finalità sociali, con la quale si illustra altresì il godimento del patrocinio del comune di Ponte delle Alpi e che pertanto l'attività non si poteva inquadrare come una attività elusiva della legge sul lavoro;

   il 24 giugno 2021 il Gruppo propone al nucleo dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Belluno la possibilità di chiarimenti in merito alla situazione per il tramite di un loro consulente esperto nel settore del terzo settore in attività di educazione e istruzione parentale;

   il 5 agosto 2021, con il verbale di accertamento e notificazione n. 2021-176726-PCON-l del 26 luglio 2021, gli ispettori comunicano al Gruppo che sono emerse diverse violazione della normativa sul lavoro in relazione all'utilizzo di personale inquadrato contrattualmente ai sensi dell'articolo 2222 c.c. per il periodo che va dal 1° gennaio al 12 luglio 2021. La contestazione riguarda il fatto che il progetto svolto da Gruppo sia sovrapponibile ai servizi offerti dagli istituti della scuola per l'infanzia e che quindi la prestazione occasionale apparirebbe come un escamotage per l'elusione della normativa sul lavoro subordinato, comminando quindi una sanzione «totale di 10.800 euro ed imponendo la stipula di un contratto di lavoro subordinato ai sensi di legge nel caso di prosecuzione delle attività»;

   a parere dell'interrogante la normativa in materia di lavoro occasionale lascia pochi spazi per svolgere un'attività socialmente utile tra persone che intendono condividere una esperienza di socialità al solo costo delle spese vive e di piccoli compensi occasionali, e quanto sopra esposto rappresenta uno dei tanti casi in cui la voglia di ritrovarsi e fare comunità è ostacolata da rigide norme sul lavoro –:

   di quali informazioni disponga il Governo in merito alla vicenda citata e se non rilevi una eccessiva rigidità nell'attività ispettiva dei funzionari del Ministero, in forza di una disposizione normativa rigida e che non lascia spazio alla libertà di iniziativa economica seppur ispirata a principi solidaristici, in assenza di lucro, alla luce dei chiarimenti prodotti e della buonafede rappresentata;

   se non intenda il Ministro, per quanto di competenza, elaborare una proposta normativa affinché vi sia un equilibrio tra il lavoro, tradizionalmente classificato e la necessità della condivisione di attività tra privati che non possono essere qualificate né come lavoro autonomo né come lavoro subordinato, i cui costi farebbero venire meno lo spirito sociale e solidaristico delle attività messe in atto.
(4-10231)