• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01326 (2-01326) «Invidia, Barzotti, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Cominardi, Cubeddu, Pallini, Segneri, Tripiedi, Tucci, Alaimo, Frusone, Giarrizzo, Giordano, Giuliano, Grande, Iovino, Licatini,...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01326presentato daINVIDIA Niccolòtesto diMartedì 14 settembre 2021, seduta n. 564

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 88), come modificato dal decreto-legge n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo nuove competenze, al fine di consentire la graduale ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, prevedendo che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;

   gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del suddetto Fondo, costituito presso l'Anpal. Alla realizzazione degli interventi possono partecipare le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i programmi operativi nazionali e Regionali di Fondo sociale europeo, i fondi paritetici nonché il fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo nuove competenze una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci;

   in data 9 ottobre 2020 è stato adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto interministeriale attuativo dell'articolo 88 in esame, per l'individuazione dei criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa;

   gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, dall'articolo 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall'articolo 3 del decreto di attuazione: in particolare, fra l'altro, devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020, scadenza successivamente prorogata al 30 giugno 2021 e devono prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;

   il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze è individuato dall'impresa all'interno del progetto formativo presentato in sede di accordo collettivo;

   sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'istruzione per adulti (Cpia), gli Istituti tecnici superiori (I.t.s.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali;

   ma non solo: i piani formativi aziendali possono, altresì, prevedere, alla luce delle finalità previste dal Fondo, lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative;

   secondo il report di Anpal con dati al 17 aprile 2021 il numero di aziende già ammesse a contributo sono 2.202 e il numero dei lavoratori coinvolti nelle attività formative sono 169.406;

   lo strumento del Fondo nuove competenze, introdotto dal Governo dell'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha rappresentato e rappresenta uno strumento importante per far fronte alla crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e riesce a coniugare la salvaguardia dei livelli occupazioni all'esigenza di formazione e riqualificazione della forza lavoro, tipico delle misure di politica attiva del lavoro –:

   di quali ulteriori dati disponga il Governo in merito al numero delle imprese che hanno fatto richiesta di accesso al contributo per il Fondo nuove competenze e dei lavoratori e degli enti di formazione coinvolti dalla misura e se sia intenzione del Governo promuovere e valorizzare la suddetta misura, vista l'importanza che rivestono la formazione e la riqualificazione professionale nel quadro delle politiche attive del lavoro e della imminente attuazione del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).
(2-01326) «Invidia, Barzotti, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Cominardi, Cubeddu, Pallini, Segneri, Tripiedi, Tucci, Alaimo, Frusone, Giarrizzo, Giordano, Giuliano, Grande, Iovino, Licatini, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Mammì, Micillo, Nappi, Olgiati, Palmisano, Penna, Perconti, Roberto Rossini, Ruggiero, Saitta».