• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01327 (2-01327) «Bond, Sandra Savino, Caon, Anna Lisa Baroni».



Atto Camera

Interpellanza 2-01327presentato daBOND Dariotesto diMartedì 14 settembre 2021, seduta n. 564

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   la decisione annunciata dalla Commissione europea che ha intenzione di dichiarare ammissibile la domanda croata di registrazione della menzione tradizionale «Prosek» danneggia i produttori di Prosecco made in Italy, perché confonde onomatopeicamente i consumatori, procurando loro gravi danni;

   la richiesta di registrazione del Prosek croato, non per caso, avviene nell'anno in cui si è verificato un record storico dell'export di Prosecco nel mondo, cresciuto del 35 per cento nei primi sei mesi del 2021;

   la decisione della Commissione revoca in dubbio l'opposto convincimento della Corte di giustizia dell'Unione europea, espresso in una recente sentenza con la quale ha dichiarato illegittimo l'uso di denominazioni che potrebbero indurre in inganno, perché evocano in modo strumentale prodotti hanno già vista riconosciuta la denominazione di origine e quindi dovrebbero essere tutelati dalla normativa emanata dall'Unione europea;

   ad avviso degli interpellanti, il Governo dovrebbe agire immediatamente e con decisione, in sede unionale, per opporsi al perfezionamento della decisione, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per evitare il formarsi di un precedente pericoloso che non solo, in questa contingenza, danneggia gravemente i produttori italiani, ma che in prospettiva indebolisce l'intera Unione europea quando agisce nei rapporti internazionali e sui negoziati per gli accordi di scambio nei quali occorre tutelare la denominazione prosecco dai prodotti falsi, come nel caso di produzioni provenienti da Argentina e Australia;

   dopo la eventuale pubblicazione in Gazzetta, si ricorda che tutte le parti interessate disporranno di un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione per presentare un'obiezione motivata che la Commissione analizzerà prima di adottare una decisione finale;

   colpire il prestigioso vino italiano proprio nel periodo in cui registra un notevole incremento nelle vendite mondiali per effetto della voglia dei consumatori stranieri di tornare a brindare con le bollicine made in Italy dopo la lunga astinenza dovuta alla chiusura dei ristoranti e degli ostacoli alle esportazioni legate alla pandemia, è un comportamento che appare sleale;

   gli Stati Uniti sono diventati il primo acquirente di bottiglie di Prosecco con un aumento del 48 per cento, ma l'incremento maggiore delle vendite si è verificato in Russia dove gli acquisti sono più che raddoppiati (+115 per cento) mentre in Germania guadagna il 37 per cento, seguita dalla Francia (+32 per cento), il Paese dello Champagne in cui le bollicine italiane mettono a segno una significativa vittoria fuori casa. E dopo un inizio d'anno difficile il Prosecco torna a crescere persino in Gran Bretagna con un +3 per cento delle bottiglie stappate, con gli inglesi che restano al secondo posto tra i clienti;

   come detto, l'annuncio della decisione avviene a pochi giorni dalla storica sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che si è pronunciata chiaramente contro l'utilizzo di termini che ricordano prodotti già tutelati o grafiche per richiamare tipicità protette dalle norme dell'Unione europea, ad avviso degli interpellanti, l'Italia dovrebbe opporsi utilizzando le medesime motivazioni, eventualmente aggiungendone di ulteriori;

   il caso che ha portato alla sentenza è nato dal ricorso del Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), organismo per la tutela degli interessi dei produttori di champagne contro una catena di bar spagnoli che usa il nome «Champanillo», che in lingua spagnola significa «piccolo champagne», per promuovere i locali, con un supporto grafico raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante;

   i giudici dell'Unione europea hanno giustamente riconosciuto il fatto che il regolamento comunitario protegge le Dop da condotte relative sia a prodotti che a servizi, e il criterio determinante per accertare la presenza di una evocazione illegittima è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa come per lo Champanillo, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, proprio la merce protetta dalla Dop, nel caso lo champagne. Secondo la Corte, non è necessario che il prodotto protetto dalla denominazione e il prodotto o il servizio contestati siano identici o simili, poiché l'esistenza del nesso tra il falso e l'autentico può derivare anche dall'affinità fonetica e visiva. Dunque, se è illegittimo usare un nome o un segno che evocano, imitandolo un prodotto a denominazione di origine;

   ad avviso degli interpellanti, il Governo dovrebbe opporsi utilizzando le argomentazioni della Corte, ed eventualmente di ulteriori, anche perché il prosecco ha già ottenuto tutti i riconoscimenti formali rispetto alla riserva del suo nome, a cui si aggiunge il prestigiosissimo riconoscimento di patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco –:

   quali iniziative di competenza intendano assumere per tutelare in modo permanente la denominazione del «Prosecco» e scongiurare ulteriori attacchi all'integrità dei marchi di tutela nazionali, a partire da quelle raccomandate in premessa.
(2-01327) «Bond, Sandra Savino, Caon, Anna Lisa Baroni».