• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03223-A/038    premesso che:     le certificazioni verdi COVID-19, disciplinate dall'articolo 9 del cosiddetto «decreto riaperture» (decreto-legge n. 52 del 2021), attestano una delle...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03223-A/038presentato daIANARO Angelatesto diGiovedì 9 settembre 2021, seduta n. 561

   La Camera,
   premesso che:
    le certificazioni verdi COVID-19, disciplinate dall'articolo 9 del cosiddetto «decreto riaperture» (decreto-legge n. 52 del 2021), attestano una delle seguenti condizioni:
     a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
     b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
     c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
    la certificazione verde COVID-19, secondo le modifiche apportate all'articolo 4 del decreto-legge in esame, ha una validità di 12 mesi a far data dal completamento dei ciclo vaccinale;
    la medesima certificazione è rilasciata altresì, contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione, da SARS-CoV-2 e ha validità di 12 mesi dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;
    la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione, stando alla lettera dell'articolo 9 del cosiddetto «decreto riaperture» ha invece una validità di 6 mesi;
    secondo il criterio enunciato invece dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, la dose di vaccino è somministrata nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa (s'intende dall'infezione) e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione;
    sulla base dell'anzidetta circolare, dunque, il guarito Covid può effettuare la vaccinazione anche 12 mesi dopo l'avvenuta guarigione e ciò inevitabilmente contrasta con la validità di 6 mesi del green pass,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire tempestivamente, anche acquisendo il parere del CTS, la discrasia tra i guariti che possono vaccinarsi con monodose al massimo entro 12 mesi dalla guarigione, come previsto dalla circolare del Ministero della salute citata in premessa, e la durata di validità del green pass di 6 mesi, soprattutto alla luce della proroga da 9 a 12 mesi della validità del green pass, operata con il provvedimento all'esame, per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e coloro che hanno effettuato la somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente iniezione da SARS-CoV-2.
9/3223-A/38. Ianaro, Lorefice, D'Arrando, Mammì, Villani, Nappi, Penna, Ruggiero.