• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03223-A/043    premesso che:     il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, con il quale sono state introdotte misure volte a fronteggiare l'emergenza...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03223-A/043presentato daGRIMALDI Nicolatesto diGiovedì 9 settembre 2021, seduta n. 561

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, con il quale sono state introdotte misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, contiene una pluralità di disposizioni finalizzate, tra l'altro, a prorogare e adeguare il quadro normativo delle misure di contenimento dell'epidemia in corso;
    il provvedimento d'urgenza composto da 17 articoli, prevede in particolare all'articolo 3, norme sulle certificazioni verdi COVID-19 e sul loro impiego, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52 del 2021, che opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 cosiddetto green pass;
    il suesposto articolo 3, caposaldo del decreto-legge, subordina al possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, l'accesso ad una serie di specifici servizi e ambiti elencati all'interno della medesima disposizione escludendo, al contempo, i soggetti che in ragione dell'età non rientrano nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute;
    per quanto riguarda i controlli, con un emendamento approvato in sede referente, è stato stabilito che, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informino il pubblico con apposita segnaletica dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso all'evento, stabilendo che, in caso di controlli a campione, le sanzioni si applichino al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato tali obblighi informativi;
    al riguardo, si ravvisa come, le fiere, le sagre, le feste patronali a carattere religioso e ogni altro evento o attività commerciale che si svolgono all'aria aperta o nelle aree mercatali (nel rispetto delle linee guida e dei protocolli adottati dalla Conferenza delle regioni il 28 maggio 2021) per lo svolgimento dei mercati, proprio in considerazione che sono realizzate in ambienti esterni e ampi, (i cui rischi d'infezione del virus COVID-19, dal punto di vista epidemiologico, appaiono pertanto ragionevolmente ridotti), potrebbero considerarsi escluse dalle disposizioni di cui al comma 1, del suesposto articolo 3, al fine di evitare peraltro, possibili difficoltà e rallentamenti nelle attività esercitate dagli operatori del settore interessati dagli eventi, in precedenza richiamati;
    con lettera inviata al Governo in data 30 agosto u.s., ANA (Associazione Nazionale Ambulanti) ha voluto informare i Ministri di competenza in ordine ad alcune decisioni arbitrarie assunte da molti Prefetti e Sindaci di non consentire lo svolgimento delle fiere, sagre, e feste religiose su spazi all'aperto;
    è necessario intervenire con carattere di urgenza affinché su tutto il territorio nazionale sia disposta l'uniforme applicazione dell'articolo 7, comma 1, legge 17 giugno 2021, n. 87,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di emanare, con carattere di urgenza, una circolare esplicativa che chiarisca lo svolgimento delle fiere in presenza su aree pubbliche e con le prescrizioni di utilizzo del Green Pass come specificate dal Governo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, legge 17 giugno 2021, n. 87;
   a valutare l'opportunità di introdurre, nel prossimo provvedimento utile, un intervento normativo ad hoc, finalizzato ad escludere dall'osservanza delle misure previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, le manifestazioni esposte in premessa, in coerenza peraltro con quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, che dispone che ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sia disposto con legge dello Stato.
9/3223-A/43. Grimaldi.