• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06626 (5-06626)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06626presentato daBOLOGNA Fabiolatesto diMercoledì 8 settembre 2021, seduta n. 560

   BOLOGNA, RUFFINO, CARELLI e GAGLIARDI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, introduce l'obbligo di vaccinazione gratuita per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, al fine di prevenire la diffusione del virus, di tutelare la salute pubblica e di mantenere adeguate considerazioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cure e assistenza;

   più specificatamente, il comma 6 della norma de qua attribuisce all'azienda sanitaria locale, competente in base alla residenza dei professionisti, il compito di verificare l'eventuale mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, sulla base di segnalazioni della regione o della provincia autonoma, con un atto di accertamento che determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che comportino contatti interpersonali o il rischio di contagio; a ben vedere, si tratta di una sospensione obbligatoria del professionista, atteso che la valutazione della gravità dei presupposti viene effettuata ex ante da legislatore;

   inoltre, il comma 7 dell'articolo in esame pone a carico dell'azienda sanitaria locale un onere di immediata comunicazione scritta dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale al datore di lavoro e all'ordine professionale di appartenenza a cui, come specificato con nota 0032479-P-17/06/2021 del Ministero della salute, viene attribuito «un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all'interessato»; pertanto, l'Ordine si trova, nei confronti dell'accertamento della Asl, in una posizione di mero esecutore rispetto ad un provvedimento adottato da un diverso soggetto giuridico;

   ciò posto, in concreto, l'atto di accertamento delle aziende sanitarie locali è preceduto da una fase istruttoria devoluta alle singole regioni; invero, a queste ultime è attribuito il compito di incrociare i dati ricevuti con quelli risultati dai servizi vaccinali e di trasmettere alle Asl di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano essere vaccinati; le aziende sanitarie locali, a loro volta, predispongono gli accertamenti necessari invitando i sanitari ad esibire la dimostrazione della sussistenza di una causa di esclusione dal novero di soggetti obbligati a vaccinarsi, dell'avvenuta vaccinazione – anche in regione diversa da ove si ha la residenza – o dell'iscrizione in liste di prenotazione;

   occorre rilevare che l'iter istruttorio, per come attualmente congegnato, presenta alcune criticità; invero, non sussistendo una piattaforma vaccinale condivisa a cui possano accedere le aziende sanitarie locali e l'Ordine dei medici, allo stato attuale, sono frequenti i casi di sospensioni errate che necessitano di essere rettificate, con una conseguente duplicazione non utile della fase istruttoria; tale mancato raccordo su scala nazionale determina lungaggini della procedura di accertamento e un impiego inefficiente delle risorse e del personale degli uffici preposti che, certamente, potrebbe essere risparmiato –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle problematiche dell'iter delineato e se non ritenga di dover adottare iniziative per predisporre una piattaforma vaccinale, su scala nazionale, accessibile sia alle aziende sanitarie locali che all'Ordine dei medici, ai fini di monitorare le liste dei professionisti che si sono sottoposti all'obbligo vaccinale, se pur in regione diversa da quella di residenza, e, quindi, di ottimizzare la procedura di accertamento prevista con un ingente risparmio di risorse, umane e finanziarie.
(5-06626)