• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06627 (5-06627)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06627presentato daFRAGOMELI Gian Mariotesto diMercoledì 8 settembre 2021, seduta n. 560

   FRAGOMELI, BURATTI e SANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   molti gruppi societari, spesso formati da imprese di piccole e medie dimensioni, prevedono una società immobiliare nella quale far confluire tutti i fabbricati e una o più società operative che svolgono l'attività negli immobili presi in locazione dalla società immobiliare pagando gli affitti;

   spesso a queste società immobiliari sono delegate anche le attività amministrative, di promozione e di marketing;

   negli ultimi anni, a causa della crisi economica e della pandemia, le società operative hanno chiesto una significativa riduzione dei canoni di locazione alla immobiliare o addirittura non hanno pagato alcun canone; la contrazione delle entrate ha creato le condizioni per l'applicazione alle immobiliari della disciplina fiscale sulle società non operative (cosiddette «società di comodo»), introdotta dall'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, la quale prevede vincoli molto stringenti per disincentivare la costituzione di società che, con finalità elusive, non svolgono una reale attività economica o commerciale, ma sono volte ad assoggettare i beni ad un regime d'impresa anche se nella realtà permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari;

   pur condividendo le finalità generali della norma, nei casi in cui vi è una giustificazione economica dell'attività svolta, senza alcun fine elusivo, la disposizione appare essere troppo penalizzante anche considerando la situazione emergenziale dovuta alla pandemia;

   per le società che rientrano nell'applicazione della citata normativa sono previsti: la presunzione di un reddito minimo parametrato ai valori nell'attivo dello stato patrimoniale rilevante per l'imposizione diretta e l'Irap; un limitato utilizzo dei crediti Iva; una maggiorazione del 10,5 per cento dell'aliquota Ires; un limitato utilizzo delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;

   il citato articolo 30, comma 1, prevede ai fini della verifica del test di operatività, l'applicazione del 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, condizione che, dato il contesto di profonda crisi, risulta difficilmente raggiungibile e molte imprese che non si sono potute adeguare sono state raggiunte da avvisi di accertamento; inoltre, il valore degli immobili ha subito una forte contrazione tale da determinare, in caso di vendita, significative perdite non sempre recuperabili –:

   quali iniziative intenda assumere per salvaguardare quelle società, in particolare di piccole e medie dimensioni, cui corrisponde una reale giustificazione economica, senza alcun fine elusivo, anche prevedendo una sospensione o alleggerimento dell'applicazione della normativa sulle società di comodo per l'anno in corso in ragione della crisi economica dovuta alla pandemia.
(5-06627)