• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/06619 (5-06619)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06619

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento all'erogazione del contributo a fondo perduto (cosiddetto «perequativo») previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
  In particolare, il comma 19 dispone che «il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
  Pertanto, gli onorevoli chiedono di sapere «quali siano i tempi per l'emanazione del decreto attuativo anche al fine di precisare se il dato da considerare per il calcolo del contributo perequativo sia il risultato economico risultante dal bilancio civilistico o il risultato fiscale che emerge dalla dichiarazione dei redditi (imponibile fiscale)».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quante segue.
  Giova preliminarmente ricordare che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 («decreto Sostegni bis») è stato introdotto, con finalità perequative, a favore dei soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che sono titolari di reddito agrario o che svolgono attività d'impresa, arte o professione, i cui ricavi o compensi non siano superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis e che abbiano la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
  Tale contributo non è commisurato alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi bensì al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno d'imposta 2019.
  I commi 19 e 20 dell'articolo 1 del decreto Sostegni-bis demandano a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione della percentuale minima del peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo, nonché la determinazione della percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento ai fini del calcolo del contributo medesimo.
  L'accesso al contributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 che, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e associazioni di categoria, verrà differito al 30 settembre 2021, come anticipato con il comunicato stampa n. 172 del 6 settembre 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Alla luce di quanto suesposto, il cennato decreto attuativo sarà emanato successivamente al 30 settembre 2021 in quanto la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d'esercizio per accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione dell'ammontare del contributo stesso devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il 30 settembre 2021, al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle risorse di cui all'articolo 1, commi 25 e 25-bis, del decreto Sostegni bis.
  Si precisa, infine, che il «risultato economico d'esercizio» richiamato dalla norma in commento corrisponde al risultato fiscale desunto dai campi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, richiamato dagli onorevoli interroganti.