• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.3/02479 (3-02479)



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02479presentato daGIACOMETTO Carlotesto diMartedì 7 settembre 2021, seduta n. 559

   GIACOMETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   dal settembre 2019 è partito il nuovo meccanismo di controllo dell'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia. Entro il 15 luglio 2021, banche, gestori di moneta elettronica e Poste Italiane hanno trasmesso obbligatoriamente all'Uif i dati relativi ai movimenti di denaro contante effettuati dai propri clienti relativamente al mese di aprile. L'obbligo, introdotto mediante la modifica del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 («decreto antiriciclaggio»), è disciplinato dal provvedimento Uif del 28 marzo 2019;

   le comunicazioni riguardano le operazioni in contante pari o superiori a 10.000 euro complessivi mensili, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. L'obiettivo della comunicazione è individuare le operazioni sospette;

   si intendono per tali quelle che, per caratteristiche, entità, natura, nonché per collegamento con altre operazioni o per frazionamento della stessa o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducono ad avere motivi ragionevoli per sospettare operazioni di riciclaggio;

   eventuali segnalazioni su versamenti contanti in banca sospetti potrebbero portare a specifici controlli in capo al contribuente da parte delle autorità competenti;

   nel settore del commercio è uso versare in banca l'incasso quotidiano e la somma di tali incassi facilmente superano i 10.000 euro al mese. Sembrerebbe pertanto che tutti i soggetti commerciali in questa situazione si ritrovano automaticamente segnalati dall'Uif;

   l'articolo 18 del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che, dal 2022, il divieto assoluto di utilizzo del contante per le transazioni scenda sotto i 1.000 euro. Tale divieto non riguarda il versamento di contanti in banca, per il quale quindi resta solo la possibile segnalazione;

   recentemente la Commissione europea in un comunicato ha espresso l'intenzione di uniformare i limiti all'uso del contante, che esistono già per i due terzi degli Stati membri, ma con importi differenti;

   la Banca centrale europea ha, da tempo, chiarito che qualunque disincentivo o limitazione nazionale, in via diretta o indiretta, ai pagamenti in contanti deve rispettare i requisiti relativi al corso legale delle banconote in euro e quindi che l'utilizzo del contante non può essere compresso oltre misura –:

   se non si ritenga opportuno adottare, per quanto di competenza, iniziative normative volte a rivedere le disposizioni in materia di limiti all'uso del contante, in attesa delle decisioni in ambito dell'Unione europea e di quali elementi disponga circa gli effetti del provvedimento Uif, citato in premessa, sui versamenti periodici in contanti degli incassi del settore commercio.
(3-02479)