• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06597 (5-06597)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06597presentato daCASA Vittoriatesto diGiovedì 26 agosto 2021, seduta n. 557

   CASA, DEL SESTO e MELICCHIO. – Al Ministro dell'istruzione. – Per sapere – premesso che:

   da diversi organi di stampa, oltre che da sollecitazioni di associazioni di precari della scuola, pervengono segnalazioni in merito alle modalità di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 e, in particolare, rispetto alla nota questione dei titoli di abilitazione e di specializzazione sul sostegno acquisiti all'estero;

   infatti, la normativa vigente permette l'inserimento nelle prime fasce delle graduatorie per le supplenze ai soggetti che hanno acquisito un titolo valido entro il 31 luglio 2021;

   la normativa, però, afferma che il titolo estero per essere validamente utilizzato per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze deve essere non solo acquisito entro il 31 luglio 2021, ma anche validamente riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, non rilevando, quindi, la mera data dell'istanza per il riconoscimento;

   a quanto conosciuto dall'interrogante, i vari uffici scolastici regionali stanno agendo in maniera non uniforme sul territorio nazionale; alcuni, infatti, hanno permesso l'inserimento con riserva, altri hanno proceduto al depennamento;

   particolarmente rilevante è la nota dell'ufficio scolastico di Bari n. 21304 del 18 agosto 2021 che afferma come, «la normativa pro tempore vigente, ovvero il decreto ministeriale n. 51 del 2021 e il decreto-legge n. 73 del 2021, articolo 59, comma 4, nonché la nota esplicativa di cui l'avviso del 12 luglio 2021 della direzione generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione, ribadiscono il medesimo concetto, il quale può essere sintetizzato nell'ottenimento del titolo di specializzazione conseguito in territorio italiano, o del definitivo riconoscimento del titolo conseguito all'estero – in particolare il problema riguarda i titoli rumeni e spagnoli – entro e non oltre il 31 luglio, di coloro i quali intendano iscriversi agli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie per le supplenze, superando quanto originariamente previsto dalla sola ordinanza ministeriale n. 60 del 2020»;

   quindi, da quanto sopra detto, non può considerarsi spendibile un titolo sprovvisto del relativo e prescritto decreto di riconoscimento acquisito entro il 31 luglio, non potendo, infatti, equivalere al riconoscimento la mera presentazione dell'istanza ad hoc al Ministero dell'istruzione;

   dalla disciplina vigente e dalla modalità di attuazione dei vari uffici scolastici regionali, a quanto consta agli interroganti, si evidenzia una grande confusione ed una disomogeneità di trattamento di situazione analoghe, tali da indurre molti docenti precari ad adire le vie legali, con importanti ed ulteriori esborsi economici –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali immediate iniziative intenda adottare affinché pervengano agli uffici scolastici regionali precise indicazioni ministeriali che facilitino la corretta applicazione della normativa vigente, anche per prevenire e contenere possibili azioni giudiziarie dai vari attori in gioco.
(5-06597)