• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02329/004/ ... premesso che: relativamente all'istituzione dei divieti di transito di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto in esame, si è riconosciuta, al comma 3, la necessità di...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2329/4/0811 presentato da GELSOMINA VONO
mercoledì 4 agosto 2021, seduta n. 005

Il Senato in sede di esame del Dl 103/2021 (A.S. 2329),
premesso che:
relativamente all'istituzione dei divieti di transito di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto in esame, si è riconosciuta, al comma 3, la necessità di prevedere una compensazione per una serie di soggetti economici che operano servizi coinvolti dall'introduzione delle citate limitazioni;
a tal fine, il comma 3 istituisce un Fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di 20 milioni per l'anno 2022;
parallelamente a un rimborso per il gestore del terminal di approdo interessato dalle limitazioni, l'erogazione di tali contributi viene limitata agli eventuali costi affrontati dagli operatori economici a causa della riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio in seguito a tale riprogrammazione;
non si riconosce pertanto il danno economico subito da ulteriori operatori economici, molti dei quali vengono colpiti indirettamente dai nuovi divieti, come ad esempio gli spedizionieri doganali e le imprese operanti nel settore della logistica e dai ground handler la cui attività è strettamente connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua interessate dal divieto, oppure le imprese titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo del gestore del terminal di approdo, il quale, invece è destinatario dei contributi derivanti dal Fondo;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere l'erogazione dei contributi stanziati con il Fondo, di cui all'articolo 1 comma 3 del Dl in esame, alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della L. 84/1994, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, alle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima L.84/1994, alle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, alle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 38/1952, agli esercenti le attività di cui alla L. 135/, nonché agli spedizionieri doganali e aalle imprese operanti nel settore della logistica e dai ground handler, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Dl in esame, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso.
(0/2329/4/0811)
Vono, Carbone