• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02435-A/001    premesso che:     il disegno di legge n. 2435 conferisce delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale e delle sue norme di attuazione, del codice penale...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02435-A/001presentato daBARTOLOZZI Giusitesto diMartedì 3 agosto 2021, seduta n. 553

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2435 conferisce delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale e delle sue norme di attuazione, del codice penale e delle leggi speciali, dell'ordinamento giudiziario per quanto riguarda in particolare i progetti organizzativi delle procure, nonché per riformare il regime sanzionatorio dei reati e per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa;
    le disposizioni del disegno di legge, così come modificato dalla Commissione giustizia, sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale, e che l'articolo 3, detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare;
    rilevato che sono sempre più numerosi reclami e segnalazioni anche all'Autorità Garante della Privacy di numerose persone sottoposte ad indagini che lamentano una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali a proposito della pubblicazione, anche on line, di articoli contenenti informazioni sensibili; ritenuto utile a tal fine prevedere:
    che il procuratore capo tenga, in via esclusiva, ovvero tramite un suo espresso delegato, i rapporti con gli organi di informazione, stabilendosi che tutte le informazioni sull'attività degli uffici di procura vengano riferite impersonalmente allo stesso ufficio;
    il divieto per i magistrati della Procura della Repubblica di rilasciar dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, disciplinate le forme di diffusione mediatica di informazioni che compromettano la credibilità personale, il prestigio e la reputazione dell'indagato o imputato ovvero che lo presentino come colpevole, fino a quando la sua colpevolezza non sia stabilita con sentenza definitiva;
    siano vietate la pubblicazione e la diffusione a mezzo della stampa dei nomi e dell'immagine dei magistrati, inquirenti e giudicanti, relativamente ai procedimenti penali loro affidati, fino alla prima udienza dibattimentale, ove prevista;
    siano vietate la pubblicazione su qualsiasi organo di stampa, la diffusione via etere, la divulgazione sulla rete internet e sui social media, delle generalità, delle immagini o del soprannome e, comunque, di ogni elemento in grado di identificare la persona iscritta nel registro di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 335, anche nelle ipotesi non più coperte del segreto istruttorio di cui all'articolo 329, comma 1, se non previa autorizzazione scritta del diretto interessato,

impegna il Governo

ad individuare specifici interventi normativi volti a regolamentare i rapporti tra magistratura inquirente e la stampa nei termini di cui in parte motiva ed a garantire piena tutela alla reputazione della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
9/2435-A/1. Bartolozzi.