• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02435-A/046    premesso che:     il provvedimento all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni per riformare e rendere più celere il processo penale. È comunque fondamentale anche...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02435-A/046presentato daTONDO Renzotesto diMartedì 3 agosto 2021, seduta n. 553

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni per riformare e rendere più celere il processo penale. È comunque fondamentale anche tutelare e garantire la persona indagata che potrebbe, alla definizione del processo, risultare non colpevole. Ciò costituisce uno dei principi cardine del processo penale di cui il provvedimento all'esame dell'Assemblea prevede una importante riforma;
    la Costituzione all'articolo 27 prevede la presunzione di non colpevolezza della persona fino a quando non diviene esecutiva la sentenza della Corte di Cassazione. La pubblicazione su tutti gli organi di stampa e di informazione del cosiddetto avviso di garanzia può comportare per la persona indagata gravi ripercussioni sulla sua attività o professione e inevitabili gravi danni sulla sua vita di relazione;
    è fondamentale pertanto, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, evitare da parte degli organi di stampa e di informazione di «colpevolizzare» la persona che riceve l'avviso di garanzia che, come detto, non costituisce una condanna definitiva, ma al contrario, è uno strumento «informativo» previsto dal codice di procedura penale anche per tutelare il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione;
    è fondamentale pertanto un intervento normativo del Governo che possa attuare l'articolo 27 della Costituzione impedendo quella che viene definita «giustizia spettacolo» ed esponendo, come detto, l'indagato a gravi ripercussioni sulla sua vita personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un successivo provvedimento legislativo, a dare attuazione all'articolo 27 della Costituzione, per tutelare la persona dell'indagato che riceve un avviso di garanzia e per permettere alla medesima persona di non essere esposta a gravi ripercussioni come evidenziato in premessa.
9/2435-A/46. Tondo.