• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02435-A/056    premesso che:     la disposizione di cui all'articolo 1, comma 13, lettera o), introdotta in sede referente, è volta a disciplinare l'esecuzione delle sentenze della Corte...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02435-A/056presentato daSARTI Giuliatesto diMartedì 3 agosto 2021, seduta n. 553

   La Camera,
   premesso che:
    la disposizione di cui all'articolo 1, comma 13, lettera o), introdotta in sede referente, è volta a disciplinare l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo;
    a tal fine il Governo dovrà: introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di Cassazione, al fine di dare esecuzione alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio con quello della rescissione del giudicato, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale;
    la norma suddetta manifesta profili di criticità, in considerazione dell'orientamento recente della Corte di cassazione, che ha evidenziato nella pronuncia del 6 luglio 2017, in merito al caso Contrada, il rischio connesso alla introduzione di meccanismi che vadano a scardinare i giudicati definitivi della nostra giurisdizione;
    ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), gli Stati aderenti alla Convenzione si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte, nelle controversie nelle quali siano parti. La giurisprudenza più moderna della Corte Edu è consolidata nell'affermare che non è più sufficiente garantire un'equa soddisfazione pecuniaria alla parte lesa, ai sensi dell'articolo 41 Cedu, ma è necessario che lo Stato elimini, per quanto possibile, le conseguenze pregiudizievoli della violazione riscontrata;
    ne consegue che la Corte europea sempre più spesso si spinge fino ad indicare allo Stato convenuto le misure che essa ritiene necessarie per eliminare la violazione; ciò implica, secondo l'impostazione prevalente in dottrina e giurisprudenza, l'insorgenza in testa al giudice nazionale dell'obbligo di dare esecuzione alla sentenza europea;
    il rispetto del meccanismo di integrazione nel nostro ordinamento delle disposizioni convenzionali, così come interpretate dalla Corte EDU, rileva nel recente caso Contrada, avente ad oggetto la violazione dell'articolo 7 Cedu, sotto il profilo della non prevedibilità della fattispecie del concorso esterno in associazione;
    in tale occasione, la prima sezione della Suprema Corte Cassazione del 6 luglio 2017, ha accolto il ricorso proposto dal difensore di Bruno Contrada, annullando senza rinvio, la precedente ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca, ex articolo 673 del codice di procedura penale, della condanna contro di lui pronunciata per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa;
    con orientamento contrario, il 21 gennaio 2021, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio, l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva riconosciuto a Bruno Contrada la riparazione per ingiusta detenzione, quantificandola in 667 mila euro. Il risarcimento per ingiusta detenzione era stato disposto dalla Corte d'appello di Palermo, alla luce della richiamata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che aveva riconosciuto l'ineseguibilità della sua condanna a 10 anni per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, che all'epoca dei fatti non era sufficientemente definito con chiarezza dalla giurisprudenza;
    i giudici della Cassazione hanno dunque accolto il ricorso del sostituto procuratore generale di Palermo Carlo Marzella il quale aveva sostenuto che a Contrada non spettasse il risarcimento perché il carcere non sarebbe stato «ingiusto»;
    nell'ambito del sistema penale, i rapporti intercorrenti tra l'ordinamento nazionale e il diritto dell'Unione assumono caratteri peculiari in ragione della assenza, a norma dei Trattati, di competenza legislativa diretta in materia penale da parte dell'Unione europea e della mancanza di armonizzazione delle norme penali tra gli Stati membri. In via di principio, la legislazione penale e le norme di procedura penale restano di competenza degli Stati membri, in virtù del principio costituzionale della riserva assoluta di legge dettato di cui all'articolo 25 della Costituzione, che si pone come finalità primaria quella di tutelare la garanzia democratica nel processo di formazione delle norme penali riservando al Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà dei cittadini, la scelta dei fatti costituenti reato;
    con l'introduzione della citata disposizione, si farebbe una concessione a tanti pregiudicati per mafia e per concorso esterno che potrebbero, come accaduto più volte in passato, aggirare accertamenti compiuti nell'ambito di giudizi celebrati in Italia, nel doveroso rispetto delle procedure stabilite dall'ordinamento italiano;
    lo Stato italiano è obbligato ad indennizzare, nonché a dare attuazione al dispositivo delle sentenze Cedu, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato;
    questo nuovo mezzo di impugnazione di fronte alla Cassazione non può assolutamente servire per mettere in discussione le motivazioni delle sentenze passate in giudicato in Italia,

impegna il Governo

a considerare, in sede di esercizio della delega di cui in premessa, come finalità di questo mezzo di impugnazione straordinario l'esclusiva attuazione del dispositivo delle sentenze Cedu, nel pieno rispetto delle motivazioni delle pronunce passate in giudicato nell'ordinamento italiano.
9/2435-A/56. Sarti, Saitta, Giuliano, D'Orso.