Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/06557 (5-06557)
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06557presentato daSUT Lucatesto diLunedì 2 agosto 2021, seduta n. 552
SUT. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
si definiscono «esodati del commercio» gli ex esercenti che hanno cessato definitivamente l'attività tra il 2009 e il 2016, non essendo ancora in possesso del requisito anagrafico per accedere alla pensione e, al contempo, rimanendo esclusi dalla platea degli aventi diritto all'indennizzo «Ind Com» istituito dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (articolo 1-2), che definiva requisiti e condizioni per la fruizione del contributo, pari all'ammontare del trattamento pensionistico minimo;
a partire dal 1996, l'indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale è stato più volte sospeso e reintrodotto, come avvenuto con la legge di stabilità del 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1 – comma 490) che ha riaperto i termini di domanda per gli esercenti «cessati», in possesso dei requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016;
la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018 – articolo 1, commi 283-284) ha reso il suddetto indennizzo strutturale;
la predetta manovra di bilancio fu seguita da una discussa circolare dell'Inps – la n. 77 del 2019 – che ha permesso l'accesso al beneficio agli esercenti attività commerciali cessate solo a partire dal 1° gennaio 2019, escludendo dagli aventi diritto i titolari delle attività chiuse precedentemente;
il cosiddetto decreto-legge Crisi aziendali (decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge n. 128 del 2019), all'articolo 11-ter è intervenuto prevedendo l'estensione della prestazione economica alle imprese commerciali cessate anche nel periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 2018;
la circolare Inps n. 4/2020 ha poi subordinato la possibilità di fruizione dell'indennizzo ai requisiti fissati dalla norma istitutiva, demandando la definizione delle altre condizioni a quanto già stabilito nella Circolare n. 77/2019, lasciando dunque estromessi dalla tutela quegli esercenti che hanno cessato definitivamente l'attività tra il 2009 e il 2016, ma che non hanno potuto accedere alla prestazione poiché, pur in possesso del requisito anagrafico, hanno chiuso l'attività prima del 2017;
un ordine del giorno presentato dall'interrogante durante l'iter di conversione del cosiddetto decreto Rilancio, successivamente accolto dal Governo pro tempore, ha impegnato il Governo medesimo a intraprendere quanto prima iniziative di salvaguardia per i commercianti che hanno cessato l'attività nel predetto periodo 2009-2016, avendo maturato i requisiti necessari entro il 31 dicembre 2018;
la sopracitata platea di soggetti, rimasta di fatto esclusa dall'indennizzo «Ind Com» nonostante gli interventi legislativi atti a sanare la disparità sopra descritta, ha alimentato il Fondo Inps istituito nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, versando un'aliquota contributiva maggiorata dello 0,09 per cento che, con l'ultima legge di bilancio, è stata portata allo 0,48 per cento, ai fini del riequilibrio del «Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale», da cui attinge l'indennizzo;
l'indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale è da considerarsi un ammortizzatore sociale, alla luce delle difficoltà che il commercio incontra da tempo;
gli esodati del commercio non beneficiano di alcuna misura paracadute e sono, in buona parte, donne che hanno subito lo slittamento dell'età pensionabile conseguente alla «riforma Fornero», per poi essere tagliate fuori anche dagli aventi diritto all'indennizzo «Ind Com» –:
se intenda adottare, in linea con gli impegni presi in precedenza dal Governo pro tempore e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, iniziative volte a includere – anche in forma graduale nella platea degli aventi diritto all'indennizzo «Ind Com», gli esercenti commerciali che hanno cessato l'attività tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e che hanno maturato i restanti requisiti, tra cui quello anagrafico, entro il 31 dicembre 2018.
(5-06557)