• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02272/013/ ... in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2272/13/0102 presentato da LOREDANA DE PETRIS
mercoledì 28 luglio 2021, seduta n. 030

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia",
premesso che:
la direttiva 2005/241/CE da cui deriva la carta del ricercatore è molto chiara nel descrivere un ambiente di lavoro in team nel settore ricerca: 'I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero adottare per tutti i ricercatori, ivi compresi i ricercatori di comprovata esperienza, dei sistemi di valutazione che consentano ad un comitato indipendente (e, nel caso dei ricercatori di comprovata esperienza, un comitato preferibilmente internazionale) di valutare periodicamente e in modo trasparente le loro prestazioni professionali. Queste procedure di valutazione dovrebbero tenere in debito conto la creatività complessiva nella ricerca e i risultati ottenuti, ossia le pubblicazioni, i brevetti, la gestione della ricerca, le attività di insegnamento e le conferenze, le attività di supervisione e di mentoring, le collaborazioni nazionali o internazionali, i compiti amministrativi, le attività di sensibilizzazione del pubblico e la mobilità. Tali aspetti dovrebbero essere considerati anche per lo sviluppo della carriera.' ;
in sostanza, il contributo individuale non è determinabile. Ne deriva che l'articolo 74 del D.Lgs. 150/2009 è rimasto di fatto inapplicato in quanto i principi definiti nel suddetto decreto contrastano con i principi espressi dalla stessa carta del ricercatore determinando peraltro un notevole rallentamento della contrattazione di ente per gli Enti Pubblici di Ricerca. I ricercatori e gli staff da loro coordinati, a differenza degli insegnanti ai quali viene garantita contrattualmente la libertà di insegnamento, sono infatti soggetti a possibili condizionamenti sulla libertà di ricerca da parte della conduzione amministrativa con un evidente disapplicazione della raccomandazione europea. La norma così come modificata permette la semplificazione delle procedure, consentendo al tempo stesso la definizione di specifiche modalità di applicazione dell'articolo 17 del Dlgs 218/2016 (Valutazione della ricerca) in maniera collettiva aderendo al dettato costituzionale e alla carta del ricercatore;
queste problematiche sono state amplificate in periodo di pandemia. Per essere sostenibile ed efficace, la modalità di lavoro agile esige lavoratori con un grado più elevato di autonomia rispetto alle identiche mansioni svolte in presenza. Autonomia organizzativa che deve poggiare anche su specifiche competenze del lavoratore stesso, di cui il personale non dirigenziale della Ricerca risulta largamente dotato. Il che confligge con l'eccesso di burocratizzazione e disciplinamento della PA che i ministeri vigilanti vogliono introdurre, l'esatto opposto di quel che occorre per la corretta ed efficace funzionalità degli Enti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di consentire la piena applicazione della Carta Europea del Ricercatore e in particolare dell'articolo 2, comma 1, lettera m, del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, cosicchè i ministeri vigilanti degli Enti di Ricerca di cui all'articolo 1, nonché di ANPAL ed INAIL Ricerca, emanino apposito decreto, sentite le OO.SS. e le rappresentanze sindacali unitarie di Ente, con cui siano determinati i criteri per l'adeguamento dell'applicazione dell'articolo 17 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
in applicazione di quanto sopra pertanto, a valutare l'opportunità che agli enti di ricerca non si applichi l'articolo 9 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e che per il personale docente dell'AFAM e della Scuola non si applichino le disposizioni dei titoli II e III del decreto - legge, restando comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
(0/2272/13/0102)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella