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Atto a cui si riferisce:
C.5/06012 (5-06012)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06012

  In base alla vigente normativa (articolo 37 della legge n. 448 del 1998), in caso di mancato completamento dell'iter di verifica dello stato di handicap, l'INPS è inderogabilmente chiamato a sospendere la prestazione economica connessa ad una invalidità civile qualora, senza giustificato motivo, l'assistito, regolarmente convocato, si sottragga a una visita di revisione.
  In particolare, se l'interessato, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione, nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'INPS provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.
  L'INPS, con il messaggio 6 maggio 2021, n. 1835, ha inteso semplificare il procedimento di revisione dell'invalidità civile, rendendolo più coerente con l'impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
  In particolare, vengono semplificate le attività di gestione delle persone che risultano assenti a visita di revisione. In questi casi, l'assenza a visita di revisione determina la sospensione cautelativa della prestazione economica.
  Nel messaggio dell'INPS è inoltre previsto che si dia luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli assegni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici.
  L'INPS espressamente interpellato su tale questione, ha chiarito che partendo dall'assunto che in assenza di visita di revisione la prestazione economica debba essere obbligatoriamente sospesa, l'unica possibile deroga al principio di sospensione cautelare delle provvidenze economiche previsto dalla legge può risiedere nella circostanza che la visita di revisione non avvenga per causa imputabile all'INPS (che non provvede alla relativa convocazione). Solo in questo caso la prestazione continua a decorrere fino alla successiva visita di revisione.
  Ciò premesso, al fine di evitare situazioni pregiudizievoli per gli interessati voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che la questione è all'attenzione del Ministero che rappresento ed è oggetto di valutazione da parte dello stesso INPS, sia in considerazione delle conseguenze particolarmente gravose a cui potrebbero essere sottoposti i cittadini con disabilità, sia tenendo conto della eccezionalità della situazione determinata dalla pandemia, caratterizzata da limitazioni agli spostamenti, dalla sospensione di non poche attività e da un diffuso timore che comprensibilmente induce le persone più fragili a ridurre al minimo le occasioni sociali.
  Faccio presente che la questione è stata sollevata anche dal Ministro per le disabilità che ha rappresentato all'INPS l'esigenza di superare le criticità derivanti dal messaggio dell'Istituto e di avviare, a tal fine, un confronto costruttivo con le Associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
  Il 26 maggio scorso si è riunito un tavolo tecnico presso l'INPS, al quale ha partecipato l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.
  Pertanto la problematica sollevata è oggetto di approfondimento da parte dell'INPS, al fine di verificare possibili soluzioni alternative in relazione alla specifica ipotesi in cui la mancata presentazione a visita da parte dell'interessato, dipenda dalla mancata ricezione della comunicazione postale.
  In questa direzione e proprio al fine di garantire che il cittadino sia presente alla visita di revisione, l'INPS ha programmato una nuova e articolata attività di convocazione che si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:

   quattro mesi prima della scadenza della revisione il cittadino riceverà l'invito a presentare la documentazione sanitaria;

   nel caso di mancata adesione il cittadino sarà convocato a visita a mezzo raccomandata A/R;

   contestualmente alla convocazione epistolare, il cittadino sarà contattato telefonicamente dal servizio predisposto dall'istituto e sarà raggiunto da SMS di promemoria della data di visita.

  Il nuovo processo, preventivamente condiviso anche con le associazioni di categoria degli invalidi civili, è in fase di implementazione e perfezionamento.
  Nelle more del completamento delle attività, è stata inoltre organizzata dall'INPS un'attività mirata, mediante chiamate telefoniche ai richiedenti per i quali è stata sospesa la prestazione per assenza a visita, che si sta rivelando efficace.
  In particolare, l'INPS ha fatto presente che con riferimento alle sospensioni disposte nel mese di giugno per assenze a vista avvenute nel mese di maggio, che hanno interessato 1611 soggetti, il 40 per cento è già stato giustificato e, di conseguenza, concluso il processo di revisione oppure è stata disposta una nuova data di visita.
  Per le situazioni ancora aperte, l'Istituto sta prendendo contatti diretti con invito a recarsi presso la sede INPS competente per produrre giustificazione, così da evitare la sospensione cautelare della prestazione.
  Infine, l'INPS sta valutando anche l'avvio di un servizio di SMS preventivo, contestuale alla sospensione e alla spedizione della raccomandata di comunicazione della sospensione stessa.