• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/06509 (5-06509)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-06509

  Con riferimento a quanto richiesto dagli Onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.
  Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stata trasferita alle Regioni la competenza amministrativa in materia di risorse geotermiche per la terra ferma, residuando in capo al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della transizione ecologica) il compito di rilasciare, d'intesa con la Regione interessata, i particolari titoli abilitativi per risorse geotermiche, finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota per la produzione di energia elettrica ad emissioni nulle.
  Nel quadro di tale devoluzione di compiti amministrativi, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto la valutazione di impatto ambientale per gli interventi in argomento è stata attribuita alle regioni.
  Restano comunque in capo allo Stato il potere legislativo e di indirizzo sulla materia: oltre che le funzioni di inventario della risorsa, i relativi aggiornamenti, l'acquisizione di dati e la promozione di nuove tecnologie.
  Peraltro, alla luce del riparto delle potestà legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, come richiamato dall'interrogante, il precedente Governo ha impugnato la legge della Regione Toscana n. 73 del 2020, in quanto l'articolo 2 (recante la disciplina delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica) sembra porsi in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la potestà esclusiva in materia di tutela del paesaggio e con l'articolo 9 della Costituzione. La disposizione impugnata sembra inoltre porsi in contrasto con le previsioni di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Ciò premesso, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo in materia, questa Amministrazione si è prontamente attivata per realizzare una «zonazione» del territorio italiano definendo, per le varie tipologie di impianti geotermici, le aree potenzialmente sfruttabili, in coerenza anche con gli orientamenti europei in materia, e per implementare le «linee guida per l'utilizzazione della risorsa geotermica a media e alta entalpia» che stabiliscono i criteri generali di valutazione, per lo sfruttamento in sicurezza della risorsa, tenendo conto delle implicazioni che l'attività geotermica possa avere relativamente al bilancio idrologico, al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell'aria, all'induzione di micro sismicità.
  Posso in conclusione affermare che il tema (sollevato dagli Onorevoli interroganti) dell'adeguato controllo sulle attività di prospezione a fini geotermici è seguito con la massima attenzione dal Ministero, sia pure nel rispetto delle concomitanti competenze spettanti in materia alle Regioni e agli Enti locali.