• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/03146-AR/0 ...    premesso che:     l'articolo 66-bis del decreto-legge all'esame reca alcune modificazioni e abrogazioni di disposizioni normative;     la legge di Bilancio per il...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03146-AR/054presentato daGASTALDI Flaviotesto diVenerdì 23 luglio 2021, seduta n. 546

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 66-bis del decreto-legge all'esame reca alcune modificazioni e abrogazioni di disposizioni normative;
    la legge di Bilancio per il 2021 (n. 178 del 2020) ha introdotto ai commi da 139 a 143 alcune disposizioni riguardanti l'istituzione di un registro telematico di carico e scarico dei cereali e delle farine dei cereali;
    la nuova disciplina prevede che qualsiasi impresa (ad esempio: molini, panifici, pastifici, eccetera) che detenga un quantitativo superiore alle 5 tonnellate annue di singolo prodotto ha l'obbligo di registrare le operazioni di carico e scarico del prodotto, di qualsiasi provenienza (nazionale, unionale o paese terzo), entro sette giorni lavorativi, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
    il Registro telematico si configura come un nuovo inutile aggravio burocratico e gestionale per le nostre imprese, considerato che le stesse applicano già sistemi di tracciabilità, e che nel contempo sono chiamate ad affrontare una crisi strutturale dei consumi, aggravata dalle misure limitative imposte, per fronteggiare i contagi da COVID-19, a carico del settore HORECA della ristorazione, importante canale di sbocco della loro produzione; tra l'altro il nuovo onere appare sproporzionato rispetto agli obiettivi dichiarati della norma;
    il più che comprensibile obiettivo legislativo di monitorare le produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale attraverso l'annotazione su apposito registro telematico di tutte le operazioni di carico e scarico appare in sé conseguibile all'atto di primo conferimento in magazzino delle dette produzioni;
    a conti fatti, stante la logica di fondo volta a tener traccia delle dette produzioni, per il legislatore sarebbe di per sé sufficiente delimitare l'adempimento documentale alle imprese del comparto agroalimentare estrattive e di prima trasformazione (esempio industria molitoria), nonché alle imprese importatrici, esautorando da analoga, inutile e gravosa incombenza quelle di seconda trasformazione (esempio imprese artigiane dolciarie, della panificazione, micro-birrifici) e, ben vedere, quelle esercenti commercio al dettaglio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridefinire il perimetro del nuovo obbligo, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, introducendo degli elementi di razionalizzazione dell'applicazione della norma, in chiave eminentemente semplificatoria, al fine di evitare la duplicazione di oneri amministrativi nonché la replicazione dei dati, giacché concernenti il medesimo oggetto e di conseguenza identiche fattispecie, per una riduzione di carichi burocratici per le imprese.
9/3146-AR/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Gastaldi, Molinari.