• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
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Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03146-AR/058presentato daLATTANZIO Paolotesto diVenerdì 23 luglio 2021, seduta n. 546

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 48 del decreto-legge « Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», recante al suo interno le misure di rafforzamento delle strutture amministrative, di accelerazione e snellimento delle procedure, reca disposizioni di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici Piano nazionale di ripresa e resilienza e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea in cui sarà nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articola 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
    le stazioni appaltanti potranno altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Inoltre, sarà ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, sarà sempre convocata la conferenza di servizi. L'affidamento dovrà avvenire mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo dovrà indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo parteciperà anche l'affidatario dell'appalto, che provvederà, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvierà le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto,
   considerato, anche che:
    le misure contenute nel decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 hanno la finalità di velocizzare l'attuazione delle opere contenute e previste dal Recovery Plan, rafforzando le strutture amministrative e snellendo le procedure disciplinando la relativa governance, risulta necessario. Il fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni ed evitare conflitti di interesse, che qualsiasi ente privato che partecipi a una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi o che sottoscriva una concessione d'uso o una convenzione urbanistica o che sia destinatario di finanziamenti, contributi, autorizzazioni, concessioni, ovvero di vantaggi economici di qualsiasi genere dichiara il proprio titolare effettivo individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere un obbligo dichiarativo da parte del titolare effettivo individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica. Tale obbligo, se non correttamente adempiuto, potrà configurare ipotesi di inadempimento costituendo una irregolarità essenziale della domanda, la cui mancata regolarizzazione comporterà l'esclusione dalla procedura ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   a prevedere che le informazioni relative alle esclusioni disposte in attuazione del comma 2 confluiscono nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   a prevedere che l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia collabori scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. Le modalità di svolgimento della predetta collaborazione sono regolate sulla base di protocolli d'intesa tra le due autorità.
9/3146-AR/58. Lattanzio.