• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03146-AR/0 ...    premesso che:     il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, all'articolo 29, prevede la istituzione della Soprintendenza Speciale per gli interventi PNRR;     la...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03146-AR/080presentato daCORDA Emanuelatesto diVenerdì 23 luglio 2021, seduta n. 546

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, all'articolo 29, prevede la istituzione della Soprintendenza Speciale per gli interventi PNRR;
    la Soprintendenza Speciale non può assicurare «la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR» sia per la sua inadeguatezza operativa, sia in quanto la norma non specifica quali rapporti la Soprintendenza speciale avrà con le stazioni periferiche appaltanti o affidanti individuate per i rispettivi progetti PNRR sui beni culturali e con il loro ruolo diretto in materia previsto dal rispettivo Codice come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021;
    risulta quindi più logico e operativamente adeguato alle finalità della norma, lasciare che l'esercizio diretto delle mere funzioni di tutela sui beni sottoposti a interventi PNRR – per definizione tutti appartenenti al patrimonio culturale ai sensi del Codice e quindi sottoposti alle sue norme di tutela – siano assicurate, anche in considerazione del presumibilmente ingente numero complessivo degli interventi, dalle rispettive competenti soprintendenze territoriali, alle quali va conservata l'autonomia operativa istituzionale;
    pertanto occorre limitare più propriamente il ruolo della Soprintendenza speciale a precipue funzioni di coordinamento tecnico generale, vigilanza e monitoraggio dell'attuazione degli interventi PNRR, contando, per quanto riguarda l'opportuno coordinamento relativo alle esigenze di mera tutela, sulle funzioni istituzionali di coordinamento «verticale» con le soprintendenze assicurato dalla competente direzione generale;
    anche per le eventuali «avocazioni» surrogatorie, esse devono avvenire non in base a una discrezionale valutazione del troppo generico «caso di necessità» previsto dal testo, ma solo in caso di inerzia o inadempienza, e come tali sono già previste dall'attuale normativa (articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019) che attribuisce tale facoltà in capo al Segretariato generale, una volta sollecitati invano in tal senso i competenti direttori generali;
    con emendamento Forciniti 29.14, non accolto dal Governo, si è chiesto di affiancare operativamente alla Soprintendenza Speciale, le attuali Soprintendenze, attraverso il procedimento sopra descritto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di emanare, il prima possibile, un provvedimento che accolga la modifica illustrata in premessa affinché la Soprintendenza Speciale per il PNRR sia affiancata, sotto il profilo operativo, dalle attuali Soprintendenze.
9/3146-AR/80. Corda, Giuliodori, Cabras, Forciniti, Maniero, Trano, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.