• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03146-AR/0 ...    premesso che:     il decreto-legge n. 59 del 2021, convertito dalla legge n. 101 del 2021, modificando l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sul Superbonus,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03146-AR/091presentato daTARTAGLIONE Annaelsatesto diVenerdì 23 luglio 2021, seduta n. 546

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 59 del 2021, convertito dalla legge n. 101 del 2021, modificando l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sul Superbonus, prevede all'articolo 1, comma 3, lettera b), la proroga dei termini per i lavori di efficientamento dei condomini al 31 dicembre 2022, e al 31 dicembre 2023 per gli interventi su immobili ERP o ex IACP;
    con l'attuale previsione, la proroga per i condomini al 31 dicembre 2022 è quindi automatica, non essendo più richiesto neppure il requisito che al 30 giugno 2022 i lavori fossero completi almeno al 60 per cento;
    l'unica misura rimasta fuori dalle proroghe è quella degli interventi di adeguamento antisismico, disciplinati dall'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, in combinato con l'articolo 119, comma 4, del suddetto decreto-legge n. 34 del 2020;
    pertanto, al fine di rendere omogenea la disciplina degli interventi di rigenerazione urbana comprendendo nella cennata proroga anche quelli di consolidamento sismico e quelli realizzati mediante abbattimento e ricostruzione (comma 1-septies), ai sensi dei commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, si ritiene necessario prevedere anche in questo caso una proroga al 31 dicembre 2022, del termine attualmente previsto dal comma 4, articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020;
    una ulteriore criticità in materia, e che avrebbe bisogno di un intervento, è rinvenibile dal fatto che a seguito di vari interpelli, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di non applicare la previgente disciplina dell'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 all'acquisto di case antisismiche nella parte in cui la norma prevedeva che l'atto di compravendita poteva essere stipulato entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori;
    appellandosi ad una non condivisibile interpretazione sistematica, l'Agenzia delle entrate negli interpelli resi in materia ha sempre precisato che l'acquisto delle case antisismiche deve avvenire entro il 30 giugno 2022 ovvero entro lo stesso termine di ultimazione dei lavori;
    va da sé che tale conclusione costituisce un pregiudizio non superabile per le imprese costruttrici. Ultimati i lavori, infatti, alle imprese occorrono tempi tecnici per l'allaccio degli immobili alle reti pubbliche di servizi e per l'ottenimento dell'agibilità da parte dei competenti uffici tecnici comunali. Inoltre, ultimati i lavori e ottenute tutte le certificazioni, le imprese devono attendere per accedere alla stipula che le compagnie assicurative incaricate rilasciano la polizza decennale postuma a garanzia dell'immobile, elemento essenziale per la stipula dell'atto. Infine, a qualunque notaio occorrono almeno 3/4 settimane per l'acquisizione di tutti gli atti, documenti e allegati necessari per il rogito;
    pertanto, a voler accedere all'interpretazione sistematica resa dall'Agenzia delle entrate, di fatti, un'impresa costruttrice per arrivare alla stipula di un atto di compravendita avente ad oggetto una casa antisismica dovrebbe ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2021: solo così, forse, riuscirebbe a stipulare l'atto entro il 30.06.2022 (termine ultimo attualmente riconosciuto dall'Agenzia); ecco perché si ritiene opportuno intervenire anche su questo aspetto della norma, ripristinando il giusto equilibrio tra quelli che sono i diritti a tutela dei promissari acquirenti e gli obblighi a carico delle società venditrici;
    in quest'ottica, un ultimo punto merita di essere trattato ed è quello dell'efficacia traslativa dell'atto di compravendita allorquando il promissario acquirente decida di godere dello sconto in fattura. Ebbene, nel caso dell'acquisto di case antisismiche lo sconto in fattura prevede che solo dopo la stipula del rogito notarile emerga nel cassetto fiscale dell'acquirente il credito di imposta di 96 mila euro. A quel punto, l'acquirente invia all'Agenzia delle entrate la comunicazione con la quale dichiara di voler cedere il proprio credito di imposta alla società venditrice, che a sua volta deve acquisire il credito e cederlo alla banca per la monetizzazione;
    di fatto, prima che il credito della società venditrice venga saldato, potrebbero trascorrere anche 2 o 3 mesi, nel frattempo l'acquirente sarebbe già a tutti gli effetti proprietario dell'immobile e ne starebbe godendo avendolo ricevuto in consegna;
    una ulteriore necessità di migliorare lo strumento del Superbonus nasce dal fatto che ai sensi del comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sono stati ammessi tra i beneficiari dell'agevolazione, le organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
    non sono però ricomprese le aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP ex IP AB), che svolgono un importante ruolo sociale e assistenziale sul territorio a supporto e collaborazione con istituzioni pubbliche e di utilità sociali. È quindi necessario dare soluzione a questa disparità di trattamento tra soggetti diversi aventi le medesime origini e svolgenti le medesime attività seppure in un regime giuridico differente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

    prevedere una proroga al 30 dicembre 2022 del termine attualmente previsto al 30 giugno 2022 dal comma 4, articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di beneficiare del superbonus 110 per cento in relazione agli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013;
    dare soluzione alle criticità esposte in premessa, integrando il comma 4, articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di prevedere che gli atti di compravendita relativi alle cessioni di case «antisismiche» realizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, devono essere stipulati entro 18 mesi dalla fine dei lavori, e stabilendo altresì che nel caso in cui l'acquirente opti per lo sconto in fattura, l'effetto traslativo dell'atto di compravendita resti subordinato al perfezionarsi della cessione del credito in favore della società venditrice;
    estendere il superbonus 110 per cento di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e agli Enti di diritto pubblico derivanti dal riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
9/3146-AR/91. (Testo modificato nel corso della seduta) Tartaglione, Anna Lisa Baroni, Novelli.