• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03146-AR/0 ...    premesso che:     il disegno di legge in esame, prevede diverse disposizioni in materia di governance del PNRR, e assunzione di personale necessario per lo svolgimento di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03146-AR/099presentato daCORTELAZZO Piergiorgiotesto diVenerdì 23 luglio 2021, seduta n. 546

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, prevede diverse disposizioni in materia di governance del PNRR, e assunzione di personale necessario per lo svolgimento di particolari compiti indispensabili per la realizzazione di specifici programmi collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    in materia di assunzione di personale, l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, ha introdotto il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza con lo scopo di agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni. L'unica deroga al divieto è la prestazione di attività da parte di soggetti in pensione a titolo gratuito;
    il quadro normativo si è evoluto, nell'ultimo decennio, in senso ingiustificatamente restrittivo in merito allo svolgimento di attività lavorativa da parte di soggetti titolari di pensione. Pur salvaguardando la necessità di garantire il ricambio generazionale, va sottolineato come i divieti attualmente vigenti, determinino innanzitutto una illegittima ed irragionevole disparità di trattamento a carico dei titolari di trattamento pensionistico in quanto ad essi è irragionevolmente preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa retribuita a favore di P.A. e società pubbliche. Preclusione non vigente per datori di lavoro privati;
    il suddetto articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, oltre a presentare dubbi di incostituzionalità, appare essere lesivo della libertà d'impresa delle società operanti nei servizi di interesse generale. Tali tipologie di società che svolgono attività di impresa a tutto tondo, non si ritiene debbano avere limitazioni nell'assegnazione di determinati ruoli di responsabilità a soggetti con particolari professionalità ed esperienza. Consentire l'apporto professionale dei soggetti indicati presso le imprese che operano in contesti di mercato potrebbe avere oltretutto ripercussioni positive sulle finanze pubbliche assicurando ulteriori entrate contributive a favore dell'Inps;
    il contributo in termini di competenze, professionalità ed esperienza che i soggetti in quiescenza sono in grado di mettere a disposizione costituisce assolutamente un valore soprattutto nella fase di attuazione delle misure previste dal PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a modificare, pur salvaguardando la necessità di garantire il ricambio generazionale, l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, di cui in premessa, al fine di consentire ai soggetti collocati in quiescenza di mettere a disposizione del sistema Paese le professionalità, le competenze e le esperienze maturate nelle attività svolte durate la vita lavorativa, ricevendone adeguata remunerazione.
9/3146-AR/99. Cortelazzo.