• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.9/02320/025 premesso che: da alcuni anni nella scuola è in atto una progressiva precarizzazione dei docenti a scapito della qualità dell'insegnamento. Stabilizzare il personale precario del Servizio...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2320/25 presentato da MARIO PITTONI
giovedì 22 luglio 2021, seduta n. 350

Il Senato,
premesso che:
da alcuni anni nella scuola è in atto una progressiva precarizzazione dei docenti a scapito della qualità dell'insegnamento. Stabilizzare il personale precario del Servizio sanitario nazionale è stato un "giusto riconoscimento per il grande sforzo sostenuto" nella lotta al COVID-19, il medesimo principio però dovrebbe valere anche per i lavoratori della scuola, obbligati a sottoporsi a continue procedure concorsuali selettive, anche dopo anni e anni d'impegno professionale, anni in cui hanno goduto della piena fiducia dello Stato;
la normativa e la giurisprudenza dell'Unione europea prevedono inequivocabilmente che il datore di lavoro (pubblico o privato che sia) ha l'obbligo di non reiterare all'infinito contratti a tempo determinato e, conseguentemente, di stabilizzare il personale che per un triennio sia stato destinatario di contratti a termine su posti vacanti e quindi attribuibili a tempo indeterminato. La soluzione si sarebbe potuta trovare con le graduatorie del maxi-piano di stabilizzazione proposto dalla Lega, per avere già a settembre 2020 tutti gli insegnanti al loro posto. Si sarebbe coniugato il diritto degli studenti ad avere insegnanti di qualità e il diritto dei docenti di entrare in ruolo per merito;
tutti gli insegnanti hanno conseguito la vecchia e valida laurea quadriennale (o un titolo di studio equivalente) oppure una laurea quinquennale a ciclo unico o, ancora, la nuova triennale seguita dalla magistrale, raccogliendo complessivamente 300 crediti formativi universitari (CFU) oltre a presentare e discutere (nel caso del cosiddetto 3+2) due tesi di laurea. Per di più occorrono tre anni di servizio nella scuola statale e quindi il merito, che giustamente si richiede per l'accesso al pubblico impiego, è stato già dimostrato e riconosciuto sul campo: tali docenti sono stati infatti per almeno tre anni educatori e formatori dei nostri ragazzi, li hanno valutati determinandone spesso l'avvenire scolastico, li hanno vagliati agli esami di Stato e, se talvolta magari non sono stati all'altezza del compito, sono stati sanzionati al pari dei colleghi di ruolo;
chi non è abilitato sovente è vittima di un sistema che, nei dodici anni dalla chiusura delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), ha attivato solo due percorsi ordinari finalizzati al conseguimento dell'abilitazione: ogni corso ha accolto circa 13.000 partecipanti. Per quanto riguarda la scuola secondaria, se si considera che vanno in pensione non meno di 12.000 docenti l'anno, abbiamo dunque 10 annualità di turn-over dimenticate dai corsi ordinari. Di tutto questo anche nell'ultimo decreto Scuola non si è tenuto conto. Sarà allora il caso di cominciare a pensare agli interventi da tempo attesi dalle centinaia di migliaia di precari e "ingabbiati" della scuola. È necessario attivare un percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale. Inoltre è necessario prevedere un corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicato specificamente a coloro che sono in servizio, a qualunque titolo e legittimamente, su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia, senza essere in possesso del titolo di specializzazione;
è necessario un percorso accademico ordinario per conseguire l'abilitazione, strumento indispensabile per l'insegnamento previsto dalla normativa comunitaria oltre che da quella nazionale;
si deve prevedere un vero concorso riservato per gli insegnanti di religione, in attesa di entrare in ruolo anche da più di vent'anni;
servono interventi per limitare i danni dei ritardi nel concorso transitorio della secondaria;
urge una normativa atta a risolvere il problema dei docenti di scuola primaria diplomati magistrali prima dell'anno scolastico 2001/2002, licenziati a seguito di giudizi definitivi, ma non ricompresi nel novero dei partecipanti al concorso straordinario indetto nel 2018, in forza delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto Dignità. Aspetto questo che potrebbe tradursi in un carico finanziario ben superiore per la scuola statale;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
assegnare, per l'anno scolastico 2021/2022, in via straordinaria con contratto a tempo determinato, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo - salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche - ai docenti che contestualmente:
a) siano inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno;
b) abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
prevedere il contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nella classe o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze;
consentire ai candidati lo svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Contestualmente i medesimi hanno l'onere di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, tanto se nominati su posto comune che su posto di sostegno, in appositi corsi accademici a ciò finalizzati. Prevedendo inoltre per coloro che sono nominati su posto di sostegno il diritto di essere ammessi, anche in soprannumero, al primo corso accademico finalizzato al conseguimento della specializzazione per l'insegnamento su sostegno che verrà bandito successivamente al conferimento dell'incarico di cui al comma precedente;
prevedere, in seguito al percorso annuale di formazione iniziale e prova, una prova disciplinare cui accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107, considerando detta prova disciplinare superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio;
prevedere che, in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente e venga assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato e che la negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporti la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e che infine il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporti la decadenza dalla procedura e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto;
istituire nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, nonché a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto;
prevedere infine che, qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determini, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.
(numerazione resoconto Senato G1.25)
(9/2320/25)
Pittoni, Saponara, Alessandrini, Bergesio, Pianasso, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato