• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02320/045 in sede di esame del, disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2320/45 presentato da LUIGI AUGUSSORI
giovedì 22 luglio 2021, seduta n. 350

Il Senato,
in sede di esame del, disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, nonché interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali e ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
in particolare, l'articolo 37 reca disposizioni in materia di indennità di ultima istanza in favore dei lavoratori iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, precisando che gli emolumenti corrisposti dagli enti previdenziali di diritto privato, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e aventi natura previdenziale, siano equiparati all'assegno ordinario di invalidità;
considerato che:
ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospedaliero e i medesimi giorni di assenza non sono stati computati ai fini del periodo di comporto;
tuttavia, le norme vigenti non hanno disposto alcunché per i lavoratori che, a seguito di valutazione da parte del medico del lavoro, sono stati considerati temporaneamente inidonei allo svolgimento delle rispettive attività professionali e quindi collocati d'ufficio in malattia;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare misure specifiche idonee a tutelare, sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate alla medesima emergenza, affinché il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero, qualora prescritto dalle competenti autorità sanitarie e sulla base di apposita documentazione che attesti la temporanea inidoneità;
a valutare l'opportunità di adottare misure specifiche idonee a tutelare i medesimi lavoratori, affinché il periodo di assenza dal servizio non sia computato ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevi ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
(numerazione resoconto Senato G37.1)
(9/2320/45)
Augussori, Ferrero, Rivolta, Testor, Faggi, Tosato