• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02320/018/ ... in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2320/18/05 presentato da MINO TARICCO
mercoledì 21 luglio 2021, seduta n. 428

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320);
premesso che:
l'articolo 68-quater del provvedimento in esame, recante misure a sostegno del settore della birra artigianale, riconosce per l'anno 2021 un contributo a fondo perduto ai birrifici con produzione di tipo artigianale di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354 del 1962 in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019;
l'importo stanziato dall'articolo 68-quater, secondo le prime stime, consentirebbe di garantire l'erogazione del contributo a fondo perduto a copertura di circa 43,5 milioni di litri di birra artigianale prodotta, su un totale che si attesta su 50 milioni di litri complessivi;
considerato che:
l'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante "Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.", al comma 4-bis definisce: "birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi";
tutto ciò premesso,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare le più opportune misure, anche di carattere normativo, volte a chiarire in modo inequivocabile che l'articolo 68-quater, nella sua concreta applicazione, riguarda tutti i birrifici, siano essi afferenti sia al settore artigianale sia al settore agricolo, ed a prescindere dal loro codice ATECO, che come dimensione rientrano nei limiti di cui all'articolo 2, comma 4-bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354.
(0/2320/18/5)
Taricco