• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/09832 (4-09832)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09832presentato daZANICHELLI Davidetesto diVenerdì 16 luglio 2021, seduta n. 542

   ZANICHELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 7 novembre 2019 il consiglio comunale di Bagnolo in Piano approvò un atto che impegnava sindaco, giunta e consiglio a «contrastare qualsiasi forma di organizzazione, di propaganda, di attività fascista e razzista sul territorio bagnolese, in particolare attraverso il conseguente adeguamento delle norme comunali, in modo da escludere chi volesse farsene promotore dalla concessione di spazi, strumenti, patrocini e benefici pubblici»;

   all'esito di un conseguente iter il 30 gennaio 2021 la competente commissione consiliare proponeva una formula ad hoc da inserirsi nel regolamento comunale di pertinenza;

   di fronte a rilievi meramente tecnici da parte degli uffici essa veniva successivamente più volte attenuata in vista del voto in consiglio comunale, ma conclusivamente, nella relativa proposta di delibera depositata il 23 aprile 2021, gli uffici riportavano che: «sono emerse sulla proposta citata diverse problematiche riguardanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di legittimità»;

   non prospettandosi da parte degli uffici formulazioni alternative, veniva pertanto depositata da un consigliere comunale la seguente proposta di formulazione ulteriormente attenuata per la discussione nell'adunanza di Consiglio comunale del successivo 28 aprile allo scopo di dare attuazione all'atto approvato il 7 novembre 2019: «Nel caso di iniziativa di natura politica, dichiarazione semplice che nell'evento saranno rispettati i valori antifascisti sanciti dalla Costituzione e non saranno praticati comportamenti fascisti, razzisti, discriminatori di genere e verso ogni orientamento sessuale nonché ogni, altra attività che manifestamente pure persegua finalità di esaltazione della minaccia o dell'uso della violenza quale metodo di lotta politica o propugni la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione»;

   essendo stata trattata tale proposta come «emendamento», il quale necessita pertanto di atto istruttorio, veniva così ribadito dagli uffici il parere negativo anche in questo caso, motivando a sostegno esclusivamente la sentenza 1241/2021 del Tar Sicilia-Palermo del 15 aprile 2021 in materia analoga;

   nessuna sentenza in argomento risulterebbe dal Tar Emilia-Romagna, mentre di pari livello e di orientamento contrario a quello del Tar Sicilia constano: sentenza Tar Piemonte 447/2019, sentenza Tar Lombardia 166/2020 e ordinanza 68/2018 di rigetto dell'istanza cautelare;

   tale disomogeneità conduce inevitabilmente a interpretazioni e scelte diverse riguardo a valutazioni relative a temi di ambito nazionale come il contrasto alla propaganda razzista e fascista –:

   se il Governo non intenda adottare iniziative normative sulla materia, oggetto di disciplina restrittiva da parte di numerosi comuni sul territorio nazionale, posto che il ritenere problematica «la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di legittimità» indirettamente colpisce le citate norme con pari pregiudizio con impredicibili effetti sulla credibilità e sull'autorevolezza delle amministrazioni locali che le adottarono.
(4-09832)