• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06442 (5-06442)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06442presentato daTERZONI Patriziatesto diGiovedì 15 luglio 2021, seduta n. 541

   TERZONI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   la direttiva europea 2018/851 del 30 maggio 2018 stabilisce un nuovo quadro comunitario per la gestione dei rifiuti. Tale norma è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 116 del 2020 che ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 anche per quanto riguarda i rifiuti provenienti da attività economiche che possono essere gestiti nella filiera dei rifiuti domestici (cosiddetti assimilati);

   la norma comunitaria, nella versione inglese, al considerando 10, esclude espressamente e inequivocabilmente la possibilità di assimilare ai domestici rifiuti diversi rispetto ai codici dei capitoli «15 01» e «20» («Waste falling under other chapters of that list is not to be considered as municipal waste»). Anche nelle versioni nelle altre lingue principali della Unione europea l'esclusione è categorica. Invece nella traduzione italiana della direttiva vi è un probabile errore di traduzione in quanto l'esclusione non è più categorica e diventa «I rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco non dovrebbero essere ritenuti rifiuti urbani»;

   nell'elenco di cui all'allegato L quater, «Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2» della Parte IV relativo ai codici CER del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificato dal decreto legislativo 116 del 2020 compare, unico caso tra codici diversi da quelli dei capitoli 15 01 e 20, il codice 080318 «TONER: toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*»;

   il successivo allegato L quinquies «Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2» include una lunga serie di attività economiche i cui rifiuti possono essere ricompresi tra quelli della filiera dei rifiuti urbani. Tra queste, genericamente, «uffici, agenzie e studi professionali» oppure «attività artigianali di produzione beni specifici» che, di per sé, possono usare toner tipici delle attività commerciali. Inoltre è lecito pensare che anche altre aziende più propriamente di carattere industriale, che hanno uffici nei loro stabilimenti, possano, consapevolmente o inconsapevolmente, disfarsi dei toner per uso commerciale attraverso la filiera domestica;

   tale situazione determina difficoltà operative e procedurali nei gestori della raccolta dei rifiuti domestici e criticità per quanto riguarda i controlli, generando anche incertezza tra le aziende. Inoltre, i rilevanti costi per la corretta gestione di questi particolari rifiuti derivanti da attività propriamente economiche vanno a ricadere sulla tariffa pagata per la stragrande parte dai semplici cittadini;

   toner usati per le attività economiche non possono essere considerati «simili per natura e composizione» come dispone il comma 1 lettera b-ter) punto 2 a quelli comunemente usati dai semplici cittadini privati per le stampanti domestiche. I primi possono contenere anche chili di polvere residua, i secondi pochi grammi. Anche le potenzialità per quanto riguarda il riciclo è ovviamente diversa;

   a scala nazionale si stima la produzione di alcune migliaia di tonnellate di rifiuti appartenenti a questi due codici –:

   se intenda adottare iniziative per chiarire, anche attraverso l'eventuale interlocuzione con la Commissione europea, la discrepanza tra la traduzione in italiano della direttiva 2018/851 e le indicazioni della direttiva approvata;

  se intenda valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di escludere il codice CER 080318 tra quelli dell'allegato L quater della parte IV del decreto-legge n. 152 del 2006;

  se non ritenga necessario adottare iniziative, in subordine, per una più stringente regolamentazione dei materiali e delle attività di cui agli allegati L-quater e L-quinquies sopracitati per quanto attiene alla qualifica dei toner come rifiuto, adottando criteri chiari per escludere dalla filiera dei rifiuti domestici quei toner aventi caratteristiche più propriamente commerciali.
(5-06442)