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Atto a cui si riferisce:
C.5/06125 (5-06125)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06125

  Con il presente atto parlamentare l'Onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo il riconoscimento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
  In base al decreto interministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016, il suddetto Fondo può erogare prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.
  Voglio preliminarmente sottolineare che, pur se all'inizio dell'emergenza i trattamenti in deroga non consentivano l'integrazione da parte del Fondo, il Ministero – consapevole delle difficoltà cui sarebbe andato incontro il settore – ha ugualmente assicurato la tutela dei lavoratori con diverse forme di CIGS.
  Una di queste forme è stata rappresentata dal decreto ministeriale n. 147 del 15 dicembre 2020, che, all'unico articolo, ha previsto che «per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e all'articolo 1 nel citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la fattispecie è valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del 2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'articolo 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva».
  In merito alla problematica sollevata nell'atto, faccio presente per effetto di uno specifico intervento del legislatore, operato con l'articolo 1, comma 714, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e, poi, successivamente, con l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stata espressamente prevista l'estensione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 95269 del 2016, ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per quelli compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
  Proprio in queste ore, il Parlamento è intervenuto sulla questione in oggetto, al fine di mitigare ulteriormente gli effetti della crisi pandemica sui lavoratori del settore aeroportuale ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Come noto, presso la Camera dei deputati, nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge «Sostegni bis», è stata approvata una disposizione che stanzia 12 milioni di euro per l'anno 2021, per estendere le prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS, anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori del settore, con il riconoscimento delle spettanze arretrate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
  Inoltre, segnalo che, – sempre in sede di conversione del cosiddetto decreto «Sostegni bis» – è stata incrementata la dotazione del citato Fondo di solidarietà di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.
  Le misure adottate testimoniano pertanto la particolare attenzione delle istituzioni alla tutela dei lavoratori e dei settori produttivi che hanno maggiormente sofferto le conseguenze dell'emergenza sanitaria.