• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03132-AR/0 ...    premesso che:     il decreto oggetto di conversione istituisce, al comma 1 dell'articolo 52, un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03132-AR/014presentato daBELLACHIOMA Giuseppe Ercoletesto diMercoledì 14 luglio 2021, seduta n. 540

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto oggetto di conversione istituisce, al comma 1 dell'articolo 52, un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL);
    il FAL è stato introdotto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 giugno 2013, n. 35 con l'obiettivo di arginare il ritardo dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche; si tratta di uno strumento di carattere eccezionale, con cui Cassa depositi e prestiti S.p.A. provvede ad anticipare, agli enti locali in stato di deficienza di cassa, la liquidità necessaria ad assicurare il pagamento dei debiti già iscritti nei pregressi bilanci di competenza; in questo modo gli enti locali strutturalmente deficitari possono individuare un percorso di riallineamento tra cassa e competenza usufruendo di un prestito di più lunga durata rispetto a quelli ordinari;
    con sentenza 29 gennaio 2020, n. 4, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che consentiva di utilizzare il FAL per assicurare nuove forme di copertura giuridica della spesa;
    in ottemperanza della sentenza, gli enti locali che abbiano applicato le norme, poi dichiarate costituzionalmente illegittime, ai propri disavanzi sono chiamati a rideterminare i propri disavanzi e provvedere agli accantonamenti secondo le disposizioni vigenti al tempo di ciascuno dei pregressi esercizi;
    per molti comuni ciò comporta un ulteriore aggravio degli adempimenti procedimentali per conformarsi alla sentenza;
    preso atto di questa oggettiva difficoltà, all'articolo 52, comma 2 del provvedimento in oggetto si dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione;
    questa proroga non appare tuttavia sufficiente; molti di questi enti, infatti, rischiano comunque di non essere in grado di garantire l'approvazione del rendiconto di gestione entro il termine previsto, per la difficoltà di acquisire i pareri tecnici del revisore sulla verifica degli equilibri di bilancio e la successiva delibera dei consiglieri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una proroga del termine di legge per l'approvazione del bilancio consuntivo di almeno 1 mese, in modo da permettere che comuni coinvolti dalla ricontabilizzazione del FAL dispongano dei tempi tecnici per l'espletamento della procedura preordinata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
9/3132-AR/14. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.