• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03132-AR/0 ...    premesso che:     il provvedimento in esame dispone misure in favore degli enti locali, anche al fine di fronteggiare le conseguenze sociali ed economiche legate alla pandemia...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03132-AR/034presentato daMARAIA Generosotesto diMercoledì 14 luglio 2021, seduta n. 540

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone misure in favore degli enti locali, anche al fine di fronteggiare le conseguenze sociali ed economiche legate alla pandemia da COVID-19;
    in particolare, sono previste disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale, di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, di proroga dei termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni; misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
    nello specifico, viene istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche;
    nell'ambito degli enti territoriali assumono un ruolo fondamentale le comunità montane, in quanto organismi fondamentali nell'elaborazione dei processi decisionali in molte aree interne, soprattutto nel Mezzogiorno. Allo stesso modo, sul piano delle politiche nazionali per le stesse aree, assume grande importanza la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI);
    allo stato attuale sussiste una lacuna nelle attuali disposizioni normative, sia nazionali che regionali, che ha consentito in molti casi una discriminazione nei confronti di quei comuni sedi di comunità montane, ma non più membri delle stesse in virtù di leggi regionali. Inoltre, la Strategia nazionale per le aree interne esclude territori geograficamente contigui oltre che simili sul piano socio-economico a quelli che vi sono ricompresi. Trattasi di una condizione che ha arrecato nocumento e svilimento sul piano sia socio-economico che prettamente amministrativo ai danni di molti centri, i quali si vedono esclusi da importanti processi decisionali che riguardano i loro territori. Ciò implica anche una frammentazione e una parcellizzazione delle iniziative adottate dalle comunità montane, le quali vedono l'esclusione di comuni non soltanto presenti nel loro ambito territoriale, ma anche ospitanti le sedi delle stesse comunità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte a consentire che ai comuni nei quali sono ospitate le sedi della comunità montane, venga attribuito di diritto lo status di membri delle stesse comunità, e di aggiornare la classificazione delle aree interne ad opera della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), includendovi tutti i territori dei comuni compresi nelle comunità montane delle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
9/3132-AR/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Maraia.