• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06388 (5-06388)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06388presentato daZANICHELLI Davidetesto diLunedì 12 luglio 2021, seduta n. 538

   ZANICHELLI, VIANELLO e MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   da quanto pubblicato nel 2017 sul sito del Dipartimento del Tesoro, la medesima struttura ha elaborato una bozza di decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 8-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 90 del 2017) definendo le modalità, con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo della valuta virtuale, avrebbero dovuto comunicare la propria operatività sul territorio italiano;

   il medesimo documento evidenzia, inoltre, che, al fine di acquisire osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati, si sottoponeva a consultazione, lo schema di provvedimento recante le suddette misure attuative, il cui termine era fissato al 16 febbraio del 2018;

   al riguardo, gli interroganti rilevano che la piena operatività della sezione speciale del Registro istituito presso l'Organismo agenti e mediatori (Oam) è impedita dalla mancata adozione del documento attuativo sopra menzionato, come riferito dallo stesso Oam. Tale situazione comporta un notevole grado di incertezza giuridica in relazione all'attività di prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali;

   attualmente, anche l'iscrizione presso gli uffici territoriali del Registro da parte delle imprese delle società operanti nell'ambito dell'attività di prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali è ostacolato dalla mancata adozione del regolamento sopra menzionato, con evidenti ricadute negative per l'intero ecosistema del settore;

   in aggiunta, secondo quanto risulta dagli esiti della consultazione pubblica, l'impianto normativo risulterebbe eccessivamente oneroso, in quanto assoggetta agli obblighi previsti, oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 125 del 2019, indistintamente sia per coloro che vendono beni e servizi, anche «gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità» (articolo 2, comma 2, dello schema di decreto ministeriale in consultazione);

   nell'ambito delle numerose indicazioni, pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro in precedenza richiamato, i soggetti interessati hanno sottolineato l'esigenza di sopprimere la disposizione da ultimo richiamata, anche sul piano del mancato rispetto dell'autorizzazione contenuta nella fonte primaria (articolo 8 del decreto legislativo n. 90 del 2017 che prevede l'aggiunta, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dell'articolo 8-bis, il quale stabilisce che «Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231», senza alcun riferimento agli operatori commerciali, indicati, invece, nella bozza di decreto ministeriale);

   in relazione alle osservazioni riportate, gli interroganti evidenziano la necessità di chiarimenti riguardo all'inquadramento normativo nell'attività dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, considerato che, alla luce di quanto esposto, l'introduzione delle misure previste all'interno del decreto ministeriale (peraltro ancora in attesa di emanazione), determineranno effetti penalizzanti nei confronti dei soggetti operanti nelle criptovalute e dell'intero comparto interessato, che può diventare un settore trainante in grado di contribuire al rilancio dell'economia e allo sviluppo del Paese –:

   quali siano i motivi per i quali il decreto ministeriale in precedenza richiamato non sia stato ancora emanato;

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di una rapida adozione del decreto ministeriale, che definisca le modalità con cui i prestatori di servizi di valuta virtuale saranno tenuti a comunicare la propria operatività, considerando, tuttavia, i rilievi espressi, riferiti alla soppressione della parte relativa all'articolo 2, comma 2, della bozza del decreto ministeriale di cui in premessa.
(5-06388)