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Atto a cui si riferisce:
C.5/05993 (5-05993)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-05993

  L'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici», ha stabilito che: «il Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animale o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati».
  Per dare attuazione a detta norma, l'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 26/2014 aveva previsto un importo pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, destinato per il 50 per cento alle regioni per la formazione ed aggiornamento degli operatori e per il restante 50 per cento agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, per lo sviluppo e la ricerca di metodi alternativi.
  L'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. «Milleproroghe»), convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha aggiunto all'articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 26/2014, dopo la lettera c), la lettera c-bis), con cui si prevede che l'onere derivante dall'attuazione del citato articolo 37, comma 1, per il triennio 2020-2022, è rifinanziato con un importo annuo di euro 2.000.000, da destinare in misura dell'80 per cento per l'attività di ricerca e di sviluppo dei metodi alternativi, ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Enti pubblici di ricerca e Università, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e per il restante 20 per cento, per il finanziamento dei corsi di formazione ed aggiornamento a vantaggio degli operatori degli stabilimenti di allevamento di animali usati negli esperimenti, da destinare alle regioni e alle province Autonome con un apposito decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per quanto riguarda i fondi relativi all'anno 2020 si rappresenta che l'iter legislativo che ha previsto l'incremento dei fondi in questione si è perfezionato con la conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 nel mese di febbraio 2020, nella fase acuta della pandemia che ha determinato un inevitabile ritardo nello svolgimento della fase istruttoria propedeutica alla adozione del decreto in questione; l'immediato ritorno, dopo il periodo estivo, di una fase acuta dell'epidemia da COVID ha determinato un impegno straordinario del Ministero della salute nella predisposizione delle misure di contrasto all'emergenza sanitaria, che non ha poi consentito il perfezionamento dell'iter in tempo utile.
  Per quanto riguarda invece i fondi previsti per il 2021, il decreto ministeriale di concerto con il MUR, relativo all'80 per cento del finanziamento previsto, è già stato firmato da entrambi i Ministri ed è stato avviato al controllo della Corte dei conti, mentre il decreto di concerto con il MEF, relativo al restante 20 per cento del finanziamento, è attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni per l'acquisizione della prescritta Intesa, nello specifico:

   per quanto riguarda il decreto relativo al 20 per cento dei fondi da destinare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano lo stanziamento è stato ripartito, con un criterio già adottato nelle precedenti annualità, in proporzione rispetto al numero degli stabilimenti utilizzatori presenti in ogni regione e provincia autonoma al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di emanazione del decreto;

   per quanto riguarda il decreto relativo all'80 per cento dei fondi da destinare agli enti pubblici di ricerca, si è proceduto a stabilire un criterio di selezione prendendo in considerazione gli enti pubblici di ricerca che, nell'ambito del programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, avessero presentato, o partecipato a progetti di ricerca finanziati dal Ministero della salute, afferenti alle linee di ricerca di sanità animale e di benessere animale, rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 26/2014 e che prevedono la ricerca e lo sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di metodiche sostitutive al modello animale. Il criterio individuato ha permesso di selezionare 15 enti pubblici di ricerca che hanno già dato garanzie di qualità nell'ambito della ricerca su metodiche alternative alla sperimentazione animale e ai quali la quota pro capite sarà assegnata con provvedimento ad hoc non appena concluso l'iter di perfezionamento del decreto in argomento.